T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto si impugna l’ordinanza n. 94 del 17 novembre 2008 di sospensione e demolizione di opere edilizie abusive realizzate in Minturno, fraz. Marina, Piazzetta Monte d’Argento.

Con istanza del 19.04.1986 assunta al protocollo del Comune di Minturno al n. 1366, ai sensi dell’art. 32 L. 47/85, veniva avanzata dal dante causa della ricorrente istanza in sanatoria, sulla quale il Comune non si è mai pronunciato.

Con ordinanza collegiale R.O. 104/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere accolto il ricorso posto che, come evidenziato dal ricorrente, l’istanza di sanatoria avanzata in data 19.04.1986 obbligava l’amministrazione a pronunciarsi preventivamente sulla medesima, prima di adottare eventuali provvedimenti repressivi.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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