Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23307 Distribuzione della somma ricavata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Deve preliminarmente osservarsi:

1.1. che S.M. ricorre – affidandosi a sette motivi – per la cassazione della sentenza n. 2899/06 del Tribunale di Verona, con cui è stata rigettata l’opposizione, in sede di distribuzione del ricavato, avverso l’esecuzione immobiliare intentata ai danni suoi e del coniuge Z.G., poi fallito, quanto meno dalla Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero (poi Banco Popolare di Verona e Novara scarl), opposizione basata sull’adduzione della proprietà per l’intero del bene staggito in capo ad essa opponente;

1.2. che degli intimati deposita controricorso il solo Banco Popolare; e che, per la pubblica udienza del 6 ottobre 2011, illustrato il gravame dalla ricorrente con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. con contestazione della ritualità del conferimento della procura ad litem al difensore del controricorrente, le parti discutono oralmente la causa;

1.3. che la ricorrente formula sette motivi:

1.3.1. con un primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 ritenendo l’inesistenza o la nullità della sentenza, in quanto priva della certificazione di deposito da parte del cancelliere;

1.3.2. con un secondo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5 dolendosi di vizio od erroneità di motivazione sull’inammissibilità, in sede di distribuzione, della spiegata opposizione;

1.3.3. con un terzo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 sostenendo l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 512 cod. proc. civ. e quindi la necessità di pronunciare ordinanza opponibile;

1.3.4. con un quarto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 5 prospettando l’erroneità della valutazione di inopponibilità della trascrizione dell’acquisto esclusivo al fallimento;

1.3.5. con un quinto, anch’esso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5 lamentando l’erroneità dell’individuazione della data della compravendita da parte di essa opponente;

1.3.6. con un sesto, anch’esso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5 argomentando per la violazione ed un vizio di motivazione in ordine alla disciplina sul diritto di superficie;

1.3.7. con un settimo (qualificato come "6^"), anch’esso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5 censurando la liquidazione delle borsuali pur non avendole controparti sostenute.

Motivi della decisione

2. Deve a questo punto – esimendo la finale decisione sulle spese dalla necessità di esaminare la questione preliminare sulla sussistenza dei poteri del rappresentante del controricorrente di conferire la procura speciale – considerarsi in diritto:

2.1. che il primo motivo è manifestamente infondato: l’annotazione della data di pubblicazione da parte del cancelliere costituisce un requisito meramente formale ed estrinseco, sicchè la circostanza dell’effettività della pubblicazione può desumersi da altri elementi, quali ad esempio la trasmissione dell’atto agli uffici fiscali per la registrazione (come accade nel caso di specie, sulla base della copia prodotta dalla ricorrente, da cui risulta che all’agenzia delle entrate essa è pervenuta il 9.11.06): e tanto per giurisprudenza consolidata (Cass. 22 marzo 2001, n. 4130; Cass. 22 maggio 2004, n. 9863; Cass. 22 marzo 2007, n. 6991);

2.2. che il secondo motivo, pur se manifestamente fondato, non può condurre all’accoglimento del gravame:

2.2.1. la contestazione è stata operata si al momento della distribuzione del ricavato, ma sul presupposto della impignorabilità del bene da parte dei creditori del preteso comproprietario, cosi finendo con il riguardare il diritto di costoro a prendere parte all’esecuzione;

2.2.2. e, in mancanza di limiti temporali, se non altro perdurando la pendenza del processo esecutivo, per il dispiegamento dell’opposizione all’esecuzione, questa non poteva essere dichiarata inammissibile;

2.2.3. tuttavia, è evidente che la gravata sentenza ha esaminato approfonditamente anche il merito della controversia, affrontando tutte le questioni in fatto e in diritto agitate dall’opponente, tanto da concludere non già per la declaratoria di inammissibilità, ma per il rigetto dell’opposizione;

2.3. che, quanto ai motivi successivi al secondo, sussistono evidenti vizi nella formulazione dei quesiti e dei momenti di riepilogo imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (norma – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – applicabile, in virtù del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima):

2.3.1. dovendo i quesiti di diritto (motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4) compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

2.3.2. dovendo il momento di sintesi per i vizi di motivazione, di cui al capoverso del richiamato art. 366-bis cod. proc. civ., articolarsi nella formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure senza le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v. le citate Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002 e Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680);

2.3.3. non potendo ammettersi, in difetto di distinti quesiti per ciascuna di queste, cumulative doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione (per tutte, Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770) o plurime doglianze di violazione di legge (per tutte, Cass. Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624).

2.4. che, infatti:

2.4.1. quanto al terzo motivo, nel relativo quesito manca l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si invoca l’applicazione del nuovo testo dell’art. 512 cod. proc. civ. e cioè gli elementi di cui sub a) e b) del punto 2.3.1.;

2.4.2. quanto al quarto motivo, l’unitario quesito finale confonde le tre violazioni denunciate (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, vizio di motivazione) e comunque non da conto delle peculiarità caratterizzanti la fattispecie (a tacer d’altro, la consecuzione delle date degli atti anche rispetto all’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia) , nè degli elementi di cui sub b) e c) del punto 2.3.1.;

2.4.3. quanto al quinto motivo, l’unitario quesito finale confonde le tre violazioni denunciate (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, vizio di motivazione) e comunque non da conto degli elementi di cui sub b) e c) del punto 2.3.1.;

2.4.4. quanto al sesto motivo, l’unitario quesito finale confonde le tre violazioni denunciate (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, vizio di motivazione) e comunque non da conto delle peculiarità caratterizzanti la fattispecie e quindi di alcuno degli elementi di cui sub a), b) e c) del punto 2.3.1.;

2.4.5. quanto all’ultimo motivo, l’unitario quesito finale confonde le tre violazioni denunciate (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, vizio di motivazione) e comunque soffre di una formulazione generica ed imprecisa (la non previsione delle spese borsuali, ad esempio) e manca degli elementi di cui sub a) e b) del punto 2.3.1. 3. Pertanto, infondato il primo motivo, irrilevante l’eventuale fondatezza del secondo ed inammissibili gli altri, il ricorso va nel suo complesso rigettato.

4. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, peraltro, essendo stato presentato il ricorso, nel quale sono stati riscontrati i vizi di formulazione dei quesiti che lo hanno definito, in tempo assai prossimo all’entrata in vigore della relativa riforma e prima che si consolidasse la giurisprudenza di questa Corte sul punto, ritiene il Collegio sussistano giusti motivi di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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