Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25298 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.09.2010 il Gip del Tribunale di Alba dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da M. F. avverso il decreto penale di condanna 21.01.2005, respingendo la tesi dell’opponente secondo cui tale decreto era nullo per mancata nomina di un difensore d’ufficio e rilevando, comunque, che la nullità era stata sanata con la proposizione dell’opposizione.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto M. che motivava l’impugnazione deducendo l’omessa nomina di un difensore d’ufficio e l’omesso avviso allo stesso configuravano nullità assoluta deducibile in ogni stato e grado.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero sulla questione giuridica sottesa alla proposta impugnazione, occorre rilevare come si sia consolidata la prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel ritenere la nullità del decreto penale di condanna ove lo stesso, dopo la novella n. 60/2001, non sia stato notificato ad un difensore d’ufficio che il Gip deve nominare, in difetto di un già nominato difensore di fiducia, e come tale nullità, investendo direttamente il diritto di difesa, sia assoluta e rilevabile in ogni stato e grado (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 29398 in data 11.06.2009, Rv. 244470, Flocea; ecc.).- In realtà deve ritenersi che il diritto di difesa non possa essere compiutamente esercitato senza avviso anche al difensore (da nominare eventualmente d’ufficio ex art. 460 c.p.p., comma 3) e che l’eventuale opposizione che l’imputato abbia proposto non sani la nullità, posta la necessità, richiesta ex lege, che il diretto interessato eserciti il suo diritto, nei termini, in forma assistita. Si impone pertanto annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza che diversamente ha statuito. Gli atti vanno restituiti al Gip del Tribunale di Alba perchè proceda alla notifica non effettuata, ora da fare in favore del difensore di fiducia nel frattempo nominato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Alba per la notifica ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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