T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-06-2011, n. 5712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, pervenuto in riassunzione a seguito del decreto del Tribunale di Roma Sez- I Civile del 8.3.2010, il Sig. R., cittadino del Bangladesh, premesso di aver presentato istanza di asilo politico in data 24.4.2009 nonché – a seguito della presentazione da parte del Sig. Serafino Palermo di istanza di emersione di lavoro irregolare a suo favore ai sensi del DL 78/2009 conv. legge n. 102/2009 in data 22.9.2009 – di aver presentato in data 21.10.2009 rinuncia alla domanda di protezione internazionale unitamente al deposito della ricevuta della domanda di emersione in parola, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico.

L’atto di diniego gravato si fonda sulla considerazione che, vista la suddetta documentazione, "il prevenuto non abbia reale interesse alla definizione della pratica e che tale comportamento manifesta rinuncia implicita alla richiesta del permesso di soggiorno per asilo politico" e che "non vi siano ragioni per concedere il permesso di soggiorno ad altro titolo".

Operando in tal modo la Questura avrebbe inspiegabilmente ignorato la connessione tra l’atto di rinuncia alla protezione internazione in qualità di rifugiato e l’istanza di emersione di lavoro irregolare, peraltro incorrendo nella violazione dell’art. 10 del DL n. 78 del 1.7.2009, conv. legge n. 102 del 3.8.2009, che preclude l’espulsione del lavoratore interessato in pendenza della definizione della pratica di emersione, nonché dell’art. 5 co. 5 del d.lgs 286/98, che impone all’autorità procedente di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione, ritualmente intimata.

Con ordinanza n. 3833 del 2.9.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.

Il ricorso risulta fondato sotto il profilo dell’illegittimità dell’omessa considerazione della l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente, che è legata da un evidente nesso di presupposizione rispetto alla rinuncia alla protezione internazionale, che il ricorrente riferisce di aver allegata all’atto di rinuncia. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Questura a pronunciarsi entro i termini prescritti sull’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata, dando atto, in quella sede, della rinuncia alla protezione internazionale anziché disporre tout court il diniego della protezione sulla sola base dell’atto di rinuncia isolatamente considerato, senza tener alcun conto della domanda di emersione ed ignorandone l’effettiva valenza di manifestazione della volontà del ricorrente di concludere il relativo procedimento all’evidente fine di evitare interferenze con la procedura di emersione e quindi al solo scopo di eliminare dal mondo giuridico un’istanza che avrebbe eventualmente potuto essere ritenuta ostativa alla conclusione favorevole al procedimento di emersione e non certo quella di rinunciare alla possibilità di permanere nel territorio nazionale (e quindi implicitamente alla sanatoria della propria posizione ai sensi della legge n. 102/2009).

Il ricorso risulta fondato sotto tale assorbente profilo di censura in esame e deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.

In esecuzione della predetta sentenza l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi sulla questione, decidendo sulla domanda di emersione, tenendo conto della rinuncia alla protezione, con un provvedimento espresso di accoglimento e/o di rigetto o inammissibilità dell’istanza di sanatoria.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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