Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25297

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Risulta in atti e dallo stesso ricorso che con ordinanza 16.11.2009 la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile, perchè depositato fuori termine, l’appello proposto da A.S. contro la sentenza di primo grado con cui costui era stato condannato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13.- Successivamente il predetto A. chiedeva alla stessa Corte la revoca della pronunciata inammissibilità, sul rilievo che non fosse stata disposta la sospensione del processo, di contro obbligatoria ex lege ( L. n. 102 del 2009, art. 1 ter).- Con ordinanza in data 11.10.2010 la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile tale istanza di revoca.

2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto A. che motivava l’impugnazione deducendo: la sospensione del processo era obbligatoria ex lege.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.- 4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- Ed invero il suddetto imputato, odierno ricorrente, ha lasciato passare in giudicato la pronuncia, non impugnando la declaratoria di inammissibilità dell’appello. K’ evidente, perciò, che nessuna doglianza relativa al merito, o ad eventuali errores in procedendo, come quello inerente la questione della sospensione del processo, poteva più essere sollevata dopo l’irrevocabilità della sentenza.

Oggi egli ricorre, dunque, contro provvedimento del tutto corretto, posto che non è ammissibile la revoca di provvedimenti decisori, come da lui chiesta alla Corte territoriale, ma solo l’eventuale impugnazione, non esperita nei termini di legge nella presente vicenda processuale. La questione dedotta circa l’asserita obbligatorietà della sospensione del processo, quindi, non può più essere esaminata.- In definitiva il ricorso, infondato in modo manifesto, risulta inammissibile, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria d’inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso proposto in termini palesemente infondati (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente A.S. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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