Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25296Provvedimenti ricorribili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto del 11 gennaio 2011 G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti in data 1 novembre 2010, e notificatogli il 14 dicembre 2010, con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano aveva rigettato l’istanza da lui proposta, volta a ottenere l’applicazione della disciplina del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. nella determinazione della pena residua eseguibile, calcolata con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 2 marzo 2010, lamentando il disposto rigetto della richiesta e chiedendone l’annullamento con rinvio.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, poichè proposto contro un provvedimento del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha più volte affermato che il provvedimento, emesso dal pubblico ministero nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, è inoppugnabile con ricorso per cassazione per la sua natura non giurisdizionale, e che, essendo previsto dalla legge quale unico rimedio contro lo stesso proponibile l’incidente di esecuzione, attivabile senza limiti di tempo dall’interessato dinanzi al giudice dell’esecuzione, individuato secondo i criteri di cui all’art. 665 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione non può essere riqualificato quale incidente di esecuzione, con contestuale trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 12/02/2000, Magnani, Rv. 215212; Sez. 1, n. 4266 del 09/06/2000, dep. 09/08/2000, Ippolito A., Rv. 216783; Sez. 1, n. 23287 del 04/04/2001, dep. 07/06/2001, Salerno, Rv. 219492; Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, dep. 03/11/2010, P.M. in proc. Ardizzi, Rv.

248723).

3. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide, il ricorso proposto contro il provvedimento del Pubblico Ministero, che ha escluso l’applicazione della disciplina del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. nella determinazione della pena eseguibile da parte del ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile, a nulla rilevando la natura dei vizi dallo stesso dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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