Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25295 Indulto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza 19.11.2010, emessa de plano, il Gip del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando su richiesta del P.M. nei confronti di E.P.; a) dichiarava estinta per indulto, ex L. n. 241 del 2006, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione di cui a sentenza 13.07.2010; b) applicava al predetto, sulla stessa sentenza, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) l’applicazione della pena accessoria in malam partem non poteva essere disposta senza contraddittorio effettivo; b) trattandosi di pena accessoria in esito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., la stessa non poteva essere applicata in sede esecutiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso come opposizione.

4. Il ricorso deve essere qualificato opposizione e rimesso per la sua decisione al competente giudice dell’esecuzione. Ed invero occorre rilevare come, in materia di pena accessoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, essendo obbligatorio il preventivo rimedio dato dalla particolare procedura dell’opposizione, avente natura impugnatoria, di cui all’art. 667 c.p.p., anzidetto comma 4, da esplicarsi con le dovute garanzie di partecipazione difensiva.- Ciò posto, poichè il giudice è tenuto, per il generale principio di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, a dare corretta veste giuridica all’impugnazione della parte, il ricorso dell’ E. deve essere qualificato opposizione e rimesso per la sua decisione al Gip del Tribunale di Verona, giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Verona.

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