Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25294 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 16.08.2010 il Tribunale monocratico di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva in favore di M.T. vincolo di continuazione in executivis, ex artt. 81 cpv. e 671 c.p.p., tra i reati di furto tentato commessi il 18.01.2007 (sentenza 13.05.2008) e quelli di furto consumato commessi il 04.12.2008 (sentenza 14.12.2009), determinando quindi pena unica complessiva di mesi 7 di reclusione e d Euro 160- di multa. Rilevava invero detto giudice come si trattasse di fatti del tutto analoghi, commessi in un arco ristretto di tempo da un tossicodipendente.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: – era stato ritenuto accettabile, a questi fini, lo spazio di quasi due anni, eccessivo; – non erano stati indicati elementi che giustificassero un’unitaria ideazione preventiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnato provvedimento.

4. In data 02.05.2011 la difesa del M. depositava memoria di replica.

5. Il ricorso della pubblica accusa, fondato, deve essere accolto. Ed invero l’impugnato provvedimento, pur correttamente citando giurisprudenza di legittimità che circoscrive la valutabilità, a questi fini, dello stato di tossicodipendenza (che dev’essere considerato, ma che non integra ex se il vincolo ex art. 81 cpv. c.p.), poi finisce per assumere tale stato come elemento primario della decisione, in presenza di circostanze di fatto decisamente poco approfondite ed, alcune, meramente formali. La motivazione dell’impugnato provvedimento, infatti, assume l’omogeneità delle condotte (che invece ben potrebbe essere rivelatrice di uno stile di vita dedito ad uno specifico tipo di reato) e valorizza la distanza cronologica tra i fatti che, essendo però di quasi due anni, poco agevolmente, dal punto di vista logico, può giustificare – in mancanza di altri argomenti o di ulteriori considerazioni – la sussistenza di un unico e preventivo disegno criminoso. Si impone dunque annullamento con rinvio per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi qui formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per uovo esame al Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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