Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 18.11.2010 il Tribunale monocratico di Terni convalidava l’arresto di E.M.A. effettuato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, disponendo quindi la liberazione del predetto e la celebrazione del rito direttissimo.

2. Avverso l’ordinanza di convalida proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto E.M. che motivava l’impugnazione deducendo: la sua situazione, cui era stato rifiutato il permesso di soggiorno, non avrebbe consentito, in ragione della pena edittale, di procedere all’arresto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiudeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 26.05.2011 la difesa depositava memoria.

5. Il ricorso, infondato, deve essere respinto. Ed invero deve essere ribadito che la convalida dell’arresto è atto volto alla verifica dell’operato della polizia giudiziaria e che, in tale prospettiva, deve essere valutata la situazione quale si appariva a chi ha operato l’arresto stesso al momento in cui esso veniva compiuto. In tal senso non possono entrare nella valutazione del giudice della convalida circostanze non conosciute, nè conoscibili, in capo all’agente di p.g., perchè non rilevabili al momento o, addirittura, future. Nel caso di specie, non era certo noto agli agenti che l’odierno ricorrente avesse proposto ricorso al TAR, e tanto meno se vi fosse già un qualche esito che precludesse l’arresto. L’apparenza di fato era, indiscutibilmente, quella della flagranza del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per cui l’arresto era ben legittimo, e correttamente quindi il giudice della convalida ha proceduto alla sua positiva verifica.- Il ricorso deve quindi essere respinto, nulla rilevando, ai fini in questione, necessariamente circoscritti alla situazione sussistente al momento dell’arresto, che in oggi il reato in parola non è più previsto dalla legge come reato in forza della prevalente disciplina europea.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente E.M.A. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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