Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-11-2011, n. 23301 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. D.M.G. ha impugnato in opposizione, dinanzi al giudice di pace, un avviso di mora (così qualificato l’atto impugnato, sia dal giudice di pace adito che dal D.M.) notificatogli dalla società di riscossione Sesit Puglia spa, relativo al pagamento della somma di Euro 85,67, oltre accessori. A sostegno del ricorso introduttivo il D.M. eccepiva la omessa notifica degli atti presupposti, comunque contestualmente impugnati, e vizi di motivazione.

Il giudice di pace ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società convenuta.

La società E.TR. – Esazione tributi spa, subentrata alla Sesit Puglia spa, ricorre oggi per la cassazione della sentenza del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, articolando tre motivi. Il D. M. resiste con controricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21 D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 riproponendo, sotto vari profili, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto questo ha omesso di esaminare gli atti prodotti e, quindi, non ha rilevato che il debito del quale veniva richiesto il pagamento con l’atto impugnato riguardava tributi, come risulta dall’estratto di ruolo allegato alla comparsa di costituzione e riprodotto nel corpo del motivo.

L’eccezione appare fondata. Effettivamente, dall’estratto di ruolo allegato alla comparsa di costituzione della Sesit Puglia spa, dinanzi al giudice di pace risulta che l’avviso di intimazione riguarda il pagamento di una cartella esattoriale notificata per il pagamento di "tributi" e nella apposita legenda si legge anche "Registro add.le 5% imposta circolaz. soprat". Pertanto la giurisdizione appartiene al giudice tributario ed erroneamente il giudice di pace si è ritenuto competente.

Da quanto detto deriva che la domanda di annullamento dell’atto impugnato andava proposto dinanzi al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 (in forza del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi) e 19, u.c. (in forza del quale gli atti impositivi, compresi gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento che seguono la iscrizione a ruolo) D.Lgs. n. 546 del 1992.

Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, va cassata la sentenza impugnata e le parti vanno rimesse dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

Ogni altra questione resta assorbita dalla rilevata carenza di giurisdizione, rilevabile, come è noto, anche di ufficio ex art. 37 c.p.c., fino a quando sulla questione non si sia formato il giudicato.

Le spese fin qui sostenute vanno compensate in considerazione dell’esito alterno del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rimette le pareti dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Compensa tra le parti le spese di giudizio sostenute.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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