Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 23-06-2011, n. 25234Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 giugno 2010, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale, in data 21 luglio 2008, il Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Mazara del Vallo condannava A.N. per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, commi 1 e 3 relativamente all’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto relativamente agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso rilevava che per i reati contestati doveva ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei al momento della decisione in appello.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 62 bis c.p. rilevando che non gli erano state concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali la cui esistenza, tuttavia, non poteva ritenersi ostativa.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, il momento consumativo è stato individuato dalla giurisprudenza di questa Corte con l’emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultimo di essi (Sez. 3, n. 6264, 16 febbraio 2010; Sez. 3, n. 20787, 28 maggio 2002).

Alla luce di tale principio, che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi, deve rilevarsi che, nella fattispecie, la contestazione è inerente a complessive 237 fatture per i periodi di imposta 2001, 2002 e 2003.

Avuto riguardo ai termini di prescrizione attualmente vigenti ed applicabili nel caso in esame, e tenuto conto del periodo complessivo di sospensione per complessivi 246 giorni conseguenti a plurimi rinvii per impedimento del difensore e per astensione dalle udienze, risultano prescritti i fatti relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002, nonchè parte di quelli relativi all’anno 2003 fino al mese di marzo di quell’anno.

Occorre pertanto procedere all’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati prescritti, con rinvio per la rideterminazione della pena relativamente ai residui reati nei termini indicati in dispositivo.

Infondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso.

Invero, la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6, n. 34364, 23 settembre 2010), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6, n. 7707, 4 dicembre 2003).

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti sul presupposto dei negativi precedenti penali gravanti sull’imputato ed in considerazione della gravità dei fatti contestati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi fino al (OMISSIS) perchè estinti per prescrizione, rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena per i residui reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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