T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-06-2011, n. 5704 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 30.8.2008, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 è ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta e ha depositato una memoria nella quale ha rilevato che la Prefettura di Roma aveva già in data 11.11.2010 emanato un provvedimento di diniego dell’istanza di emersione del lavoro irregolare e la Questura di Roma ha emanato in data 11.1.2011 il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 13.4.2011 e dunque successivamente alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l’istanza del 30.8.2010.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per carenza di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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