Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23298 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della pronuncia di primo grado, la ha condannata al pagamento della somma di Euro 50.000,00 in favore di C.A., medico, a titolo di risarcimento del danno per la omessa trasposizione, nell’ordinamento italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie in tema di formazione dei medici specializzandi.

Il C. resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale (tardivo, in quanto notificato l’8/2/11, trattandosi di sentenza notificata il 26/10/10).

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- L’unico motivo del ricorso principale – con il quale la Repubblica Italiana reitera l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in appello – è inammissibile.

Secondo la L. n. 260 del 1958, art. 4 L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato comma 1. Tale indicazione non è più eccepibile comma 2.

Poichè è pacifico in causa che in primo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita, resta accertata l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale l’Avvocatura sostiene che altra branca dell’Amministrazione fosse legittimata a contraddire.

3.- Resta assorbito il ricorso incidentale.

4. Appare equo, attesa la natura della decisione, disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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