Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23297 Sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e delle Finanze e della Salute propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di V.G., avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, li ha condannati a pagare al V., medico, la somma di Euro 52.500,00, oltre interessi dalla sentenza, per la frequenza di scuola di specializzazione per il periodo dal marzo 1992 all’anno accademico 1994/95.

Il V. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e della motivazione contraddittoria, si dolgono del fatto che il giudice di merito, pur affermando, conformemente a SSUU n. 9147 del 2009, la natura indennitaria per attività non antigiuridica dell’obbligazione ex lege dello Stato conseguente alla mancata o tardiva trasposizione della direttiva comunitaria, avrebbe poi ritenuto di riconoscere il danno da svalutazione monetaria e perdita di chance.

1.1.- Il mezzo è fondato nei termini che seguono.

Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricondotto il diritto dei medici specializzandi nell’alveo della responsabilità contrattuale, va considerato che, nella liquidazione, in via necessariamente equitativa, dell’indennità per attività non antigiuridica (sul piano interno) dello Stato, il giudice di merito deve prendere le mosse, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, liquidando la suddetta indennità, secondo i criteri indicati dalla legge, alla data di entrata in vigore di questa. Su detta indennità, dalla stessa data, decorreranno gli interessi corrispettivi, mentre l’eventuale maggior danno da svalutazione sarà dovuto soltanto dalla domanda giudiziale (o da un precedente atto di messa in mora), tenuto conto che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte, lo specializzando poteva sin dal 1999 agire nei confronti dello Stato e, se ciò non ha fatto, imputet sibi ( art. 1227 c.c., comma 2).

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumono che la Corte romana avrebbe provveduto d’ufficio riguardo alla perdita di chance, non richiesta, ed avrebbe modificato la domanda quanto al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione della direttiva, avendo invece il V. richiesto l’adeguata remunerazione.

2.1.- Il mezzo è in parte assorbito dal precedente ed in parte infondato, ove si prospetta una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice, per avere trasformato la domanda di adeguata remunerazione in domanda di pagamento di indennizzo per la tardiva e inesatta trasposizione della direttiva. Rientra infatti senza dubbio alcuno nei poteri del giudice di qualificare diversamente la domanda proposta, purchè non ne modifichi i fatti costitutivi.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, insistono nell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’illecito aquiliano, criticando l’adesione della sentenza alla tesi di cui a SSUU n. 9147 del 2009. 3.1.- Il terzo motivo è infondato. Questa Corte ha già dato continuità, con la sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011 (per le ragioni ivi diffusamente esposte, che in questa sede si richiamano e che il collegio condivide pienamente), all’insegnamento delle Sezioni Unite riguardo alla durata decennale della prescrizione del diritto all’indennità per attività lecita (su piano interno) dello Stato, a causa dell’inadempienza all’obbligo di recepire le note direttive comunitarie.

4.- Accolto dunque, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e rigettati gli altri due, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 1.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri due; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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