T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-06-2011, n. 5700 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2122/2009 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III quater accoglieva il ricorso promosso dalla Prof.ssa M.T. diretto ad ottenere il trattenimento in servizio sino al 62° anno di età ed il pagamento della corrispondente retribuzione oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

La sentenza veniva notificata, con contestuale diffida ad ottemperare, in data 26 maggio 2009 all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di cui la ricorrente era dipendente.

Non essendo stata data integrale ottemperanza alla suindicata sentenza viene ora proposto ricorso per la esatta esecuzione della stessa che, come rileva la ricorrente, costituisce obbligo dell’Amministrazione in riferimento al suo diritto di ottenere, non potendo beneficiare del reinserimento in servizio in ragione del lasso di tempo intercorso pari a 13 anni, al risarcimento per equivalente consistente nella retribuzione che avrebbe percepito nel casi di permanenza fino al 62° anno di età.

Il ricorso risulta notificato dalla Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Della proposizione dello stesso ricorso è stata comunque data comunicazione, ai sensi del R.D. 17/8/1907 n. 624, alla Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia mediante trasmissione di copia dello stesso effettuata, a cura della Segreteria della Sezione, con racc.ta A.R. 10/6/2010.

Tanto premesso, considerato che la sentenza che ha riconosciuto il diritto della ricorrente a permanere in servizio sino al compimento del 62° anno di età contiene espressa statuizione di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente consistente nella retribuzione che avrebbe percepito nel caso di permanenza sino al 62° anno di età (detratte tutte le quote di pensione già erogate in suo favore) non potendo più beneficiare del reinserimento in servizio in ragione del già intercorso periodo di tempo pari a 13 anni; rilevato che l’Amministrazione è tutt’ora inadempiente nei confronti della attuale istante nonostante la apposita intimazione con notifica di atto di diffida e assegnazione di un termine per adempiere, il Collegio è chiamato ad emettere le statuizioni necessarie per la esecuzione della sentenza di cui trattasi al fine dell’integrale soddisfacimento di tutte le pretese dalla stessa sentenza derivanti in favore della interessata.

A tal fine assegna alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita dalla parte interessata) della presente sentenza perché adotti tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 2122/09 della Sez. III quater del TAR Lazio affinchè la ricorrente consegua il totale soddisfacimento di tutte le pretese riconosciutele dalla stessa sentenza che contiene espresse statuizioni anche in ordine alle spettanze relative alle somme accessorie del credito di tardiva soddisfazione.

Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione si dispone sin da ora la nomina di Commissario "ad acta" nella persona del Dirigente preposto al Servizio di Ragioneria del Ministero Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.) o di un funzionario dallo stesso delegato perché addotti in sostituzione dell’Amministrazione tutti gli atti necessari a dare effettiva esecuzione alla stessa sentenza nei sensi nella stessa indicati.

Assegna a tal fine al Commissario "ad acta" l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli sopraindicati assegnati all’Amministrazione.

Il compenso spettante al Commissario sarà determinato a ricezione di apposita Relazione da inviarsi dallo stesso a questo Tribunale con la indicazione della attività espletata, degli atti adottati in favore della ricorrente, e delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del suo mandato.

Si dispone la trasmissione al Commissario "ad acta" di copia della presente sentenza.

Vanno poste a carico dell’amministrazione resistente le spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo sul ricorso in epigrafe lo accoglie come indicato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di Euro. 2.000 (duemila) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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