T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 1015 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15 gennaio 2009 la società ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori in epigrafe indicati sulla base dei seguenti motivi di diritto:

1)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per falsa erronea o carente rappresentazione dei fatti a presupposto dell’atto impugnato. Illegittimità derivata della motivazione posta a suffragio dell’atto stesso.

2)- In subordine: Violazione di legge. Violazione del procedimento in funzione dell’accertamento dell’opera abusiva in danno del titolare-proprietario. (art.31 DPR n.380/2001). Difetto di istruttoria.

3)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento della fattispecie dedotta. Violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione del PUC di Sestri Levante (in parte qua) e dell’art. 167 del D.Lg vo n.42/2004, in relazione all’art. 31 della l.n.1150/1942. Difetto assoluto del potere sanzionatorio.

4)- Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità nell’azione amministrativa. Violazione di legge per difetto istruttorio.Difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

5)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dells fattispecie dedotta. Violazione di legge (L.R.Liguria n.16/2008).

6)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento della fattispecie dedotta. Violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 22 in relazione all’art. 37 del DPR n.380/2001. Difetto assoluto del potere sanzionatorio.

Si costituiva in giudizio il comune di Sestri Levante che con apposite memorie difensive contestava nel merito i motivi posti a sostegno del ricorso e ribadiva la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

All’udienza fissata per la discussione nel merito della controversia, le parti spedivano la causa in decisione dopo aver rappresentato con ulteriori memorie difensive le rispettive difese.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Quanto al primo motivo di ricorso e all’assoluzione della titolare della società per i reati contestati relativi alle opere abusive delle quali si discute, la stessa non modifica la situazione della società a proposito della fattispecie contestata.

L’art. 146 del d.lgs. n.42/2004, infatti, impone ai soggetti che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo d’immobili o aree d’interesse paesaggistico devono anticipatamente munirsi dell’autorizzazione paesistica, in assenza della quale nessuna opera può essere realizzata legittimamente.

A questo proposito la giurisprudenza ha affermato che "La disposizione di cui all’art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione paesaggistica indicandoli nei "…i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico…". Ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale, ovvero, secondo un’interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale – a coloro che del bene debbono avere la disponibilità materiale, pena l’inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 novembre 2010, n. 23672)

L’affermazione della difesa della società ricorrente nelle memorie di replica, (pagg. 2 e 3) secondo la quale l’assoluzione dalla responsabilità penale della titolare della società cancellerebbe il fatto storico della realizzazione di un’opera abusiva in area protetta è ovviamente non condivisibile perché vanificherebbe l’intento di maggiore protezione che l’ordinamento ha imposto a difesa di detti beni.

La giurisprudenza di questo Tribunale comunque si è già espressa sul punto (I sezione n.137/2009) affermando il carattere reale della sanzione proprio per garantire la tutela ambientale e paesaggistica, costituzionalmente indicata come valore primario.

D’altro canto la supposta estraneità della società si scontra con l’utilizzo delle opere abusive per l’esercizio dell’attività svolta.

La realtà che emerge dalle carte processuali è che tutte le opere oggetto del provvedimento di demolizione impugnato sono prive di alcuna autorizzazione paesaggistica e dunque il comune ha doverosamente applicato l’art. 167 del d.lgs. n.42/2004.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire in più occasioni: ”L’effettuazione di opere edilizie senza alcun titolo abilitativo e in violazione delle norme di tutela paesistico-ambientale di cui all’art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 costituisce presupposto sufficiente a giustificare l’esercizio del relativo potere sanzionatorio, volto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione, una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione delle norme violate e al riferimento per relationem ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009 , n. 1209)

Il secondo motivo di ricorso è invece infondato in punto di fatto.

Il comune di Sestri Levante ha infatti dato avvio al procedimento in contestazione con la nota prot. 17140 del 10 luglio 2008 cui la società ha risposto in data 26/8/2008 chiedendo un differimento dei termini.

E’ dunque documentalmente provato che la società partecipò al procedimento e che il comune in risposta alla richiesta di proroga del termine in data 3/9/2008 prot. 22026 accordò la dilazione richiesta, senza peraltro che la società provvedesse a far pervenire all’amministrazione le proprie deduzioni.

In tale circostanza era obbligo del comune emettere il provvedimento sanzionatorio poi impugnato.

Il terzo motivo coincide in parte con le argomentazioni difensive già confutate durante la disamina del primo motivo di censura.

Quanto al valore di giudicato della sentenza penale va ricordato, con la difesa dell’amministrazione che ai sensi dell’art. 654 cpp.i fatti accertati nel giudizio penale fanno stato nel processo amministrativo soltanto se l’amministrazione si sia costituita parte civile nel processo (il che non è avvenuto, Cass. Sez. 2 n.4691/2010).

Inoltre la qualificazione dei fatti, qualora suscettibili di valutazione a fini d’interesse generale diversi da quelli oggetto del giudizio penale è costante affermazione del giudice amministrativo. (Cd S. VI n.760 del 29/2/2008).

Il quarto motivo è smentito dalla costante giurisprudenza in tema di sufficienza della motivazione in caso di abusi edilizi nella specie aggravati dalla loro realizzazione in zona vincolata.

In particolare è stato affermato che "Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive". (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011 , n. 1446.

La giurisprudenza amministrativa è poi ancora più specifica in relazione a zone vincolate avendo affermato che "La più recente giurisprudenza risulta orientata nel senso che l’amministrazione non dispone, a fronte degli abusi edilizi, di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l’obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell’an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati. In ogni caso, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive insistenti in area soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta non abbisogna di una motivazione particolarmente diffusa ed anche relativamente ad un abuso risalente nel tempo risulta sufficiente l’affermazione dell’accertata abusività del manufatto". (T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041).

Del tutto infondati appaiono gli ultimi due motivi di ricorso.

Tutti i manufatti menzionati nel provvedimento sono utilizzati dalla società ricorrente per lo svolgimento della sua attività di rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni e non si tratta quindi di manufatti precari come la semplice lettura delle opere indicate consente di verificare.

Alle stesse conclusioni è orientata la pacifica giurisprudenza dei TAR che ha affermato che”La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante la realizzazione di opere murarie, cosicché fuoriesce da tale definizione soltanto l’opera destinata, fin dall’origine, a soddisfare esigenze contingibili e circoscritte nel tempo. In particolare, la precarietà di un manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, va valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che lo compongono, considerando invece l’opera alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale che ne riveli l’uso oggettivamente precario e temporaneo. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 06 novembre 2007 , n. 1068; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 09 marzo 2011 , n. 644).

Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni di cui in motivazione.

Le spese sono poste a carico della società ricorrente e liquidate nella misura complessiva di euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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