T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 999

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e prova a spiegare le ragioni del proprio convincimento.

Si tratta infatti di una vicenda di minore che ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98, ma che non ha i requisiti previsti dalla nuova versione della norma (la necessità dei due anni di corso d’integrazione sociale e civile è stata introdotta infatti con la l. 94/2009 per arginare il fenomeno degli extracomunitari, che entrano in Italia quando mancano poche settimane o mesi al raggiungimento della maggiore età, ricevono un titolo provvisorio di soggiorno in quanto minorenni e quindi non espellibili, si fanno affidare a qualche persona o ente, e poi – appena scattati i 18 anni – chiedono un permesso in deroga ex art. 32 t.u., così eludendo in buona sostanza il sistema dei flussi).

Nella vicenda in esame non esiste un problema di successione di norme nel tempo, in quanto il soggetto è entrato in Italia nel marzo 2010 (pag. 2 del ricorso), cioè dopo l’entrata in vigore della novella, ed ha chiesto il permesso ex art. 32 naturalmente ancora dopo tale data.

.A questo procedimento amministrativo l’amministrazione ha pertanto applicato le regole introdotte con la novella della l. 94/2009. Ogni procedimento amministrativo, infatti, deve essere retto dalle norme vigenti nel momento in cui esso si svolge; il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 t.u. è stato aperto con una domanda dell’interessato presentata dopo l’entrata in vigore della norma, e si è concluso con un provvedimento emessa anch’esso dopo l’entrata in vigore della norma; esso cioè si è svolto interamente sotto il vigore delle nuove norme, che ad esso pertanto andavano applicate.

Se – in effetti – si può discutere della questione della successione di leggi nel tempo se il procedimento fosse iniziato prima della entrata in vigore della l. 94/2009 e si fosse concluso dopo, nel caso in esame neanche di successione di leggi nel tempo si può parlare perché il procedimento amministrativo che ha originato il provvedimento impugnato si è svolto interamente dopo l’entrata in vigore della nuova norma.

In questo contesto il provvedimento era vincolato, e non si può pertanto apprezzare la censura relativa all’art. 10bis l. 241/90, che non condurrebbe comunque all’annullamento del provvedimento impugnato per effetto della disposizione di cui all’art. 21octies stessa legge.

Non è possibile, infine, seguire la difesa del ricorrente nel momento in cui prospetta l’incostituzionalità della norma attributiva di potere nella parte in cui differenzia il trattamento dei minori in esame rispetto a quelli inseriti in famiglia, che godono di un trattamento normativo più favorevole (che consente loro di non aspettare i due anni per ottenere il permesso ex art. 32), in quanto la pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha assimilato la situazione del richiedente l’affidamento con quella del sottoposto a tutela, ma non ha assimilato la situazione degli affidati di fatto con quella dei minori in famiglia (che è frutto invece di creazione pretoria di parte della giurisprudenza), assimilazione su cui si regge appunto la questione di costituzionalità cui il ricorrente ritiene di aderire.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto.

RESPINGE il ricorso

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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