Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 23-06-2011, n. 25285 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona respingeva i reclami proposti da D.R.D. avverso le decisioni in data 15.7.2009, comunicata il 13.9.2010, e in data 13.9.2010, comunicata il 14.9.2010, del Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Ascoli Piceno, con le quali erano state inflitte al D.R. le sanzioni, rispettivamente, di 7 giorni di esclusione dall’attività in comune e di 7 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.

2. Ha proposto ricorso il detenuto personalmente che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 80 e 81 reg. es. ord. pen.).

Afferma che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la doglianza relativa alla tardività della comunicazione della prima sanzione affermando che non erano previsti per tale incombenza termini perentori e che il condannato non aveva dedotto di aver patito un qualche effettivo pregiudizio dal ritardo, giacchè: da un lato i termini, seppure non perentori, andavano rispettati; dall’altro le sanzioni disciplinari non potevano essere applicate ad oltre un anno di distanza dalla loro inflizione considerato che l’art. 80 reg. es. ord. pen. prevede il condono della sanzione trascorsi sei mesi.

Con successiva memoria il D.R. ha allegato rapporti e informative delle Casa circondariali.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.

Correttamente il Tribunale ha osservato che la mancata comunicazione del provvedimento con cui è irrogata la sanzione disciplinare al condannato entro termini "tempestivi" (ex art. 81, comma 8, reg. es. ord. pen.) non è causa di inefficacia della sanzione medesima e non risultava che avesse in concreto prodotto un qualche effetto pregiudizievole per il detenuto (o il suo progresso trattamentale).

Quanto al "condono" della sanzione nel termine di sei mesi, che il condannato lamenta essere stato in tal modo impedito, va precisato che la estinzione della sanzione ove nel termine di sei mesi il condannato non commetta altra infrazione, è provvedimento che, collegandosi alla sospensione per pari durata della sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 80 reg. es. ord. pen. è, come questa, rimessa all’autorità penitenziaria che la sanzione ha irrogato. Come pure è rimesso all’autorità penitenziaria il discrezionale e eccezionale "condono" previsto dal medesimo art. 80, comma 2. Sicchè non risultando tali benefici concessi, nessun rilievo ha il ritardo nella comunicazione del provvedimento al condannato.

Non pertinente è quindi la documentazione allegata con la memoria.

2. Il ricorso non in conclusione che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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