T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 998 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 3 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di applicazione pena su richiesta Tribunale Brescia 27 marzo 2008 n°413 irrev. il 18 aprile 2008 alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di violenza sessuale p.e. p. dall’art. 609 bis c.p. (cfr. doc. 2 ricorrente, copia sentenza);

– che tale pregiudizio penale, secondo la lettera dell’art. 4 l. stran., è di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante; il fatto quale descritto nella sentenza presenta poi indubbi connotati di gravità non minimale, essendosi concretato in reiterate molestie a sfondo sessuale ai danni di una collega di lavoro, sì da potersi comunque ritenere sintomo di pericolosità sociale;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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