Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23289 Incompetenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ oggetto di ricorso per cassazione la sentenza con la quale la corte di appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da P.G. avverso la sentenza del tribunale capitolino dichiarativa della propria incompetenza per territorio a decidere di una istanza risarcitoria conseguente a diffamazione a mezzo stampa, lo ha giudicato inammissibile pera avere la sentenza impugnata limitato il proprio decisum alla sola questione di competenza.

Opina, conseguentemente, il giudice territoriale che il mezzo di gravame esperibile sia, nella specie, il (solo) regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La questione che il ricorrente pone al collegio è dunque quella se, qualora una pronuncia sulla competenza venga impugnata per violazione di norme sul procedimento (art. 38 c.p.c., commi 2 e 4 in relazione agli artt. 99, 112 e 163 c.p.c.) l’impugnazione debba essere proposta mediante appello, ovvero con regolamento di competenza.

Pur nella consapevolezza che la questione de qua non ha conosciuto unanimità di soluzioni nella giurisprudenza di questa corte di legittimità, il collegio ritiene di dover aderire all’indirizzo, oggi maggioritario, secondo il quale (per tutte, Cass. 8288/04, ord.), con la proposizione del regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere dalla S.C. una pronuncia che rilevi l’erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, onde, tra le "questioni di competenza", si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’art. 38 c.p.c., non potendosi, per converso, opinare che l’inosservanza delle modalità di formulazione dell’eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da lamentare con l’ordinario rimedio dell’appello (ovvero del ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 4).

Anche questo collegio, al pari di quello chiamato a pronunciarsi su analoga questione con la sentenza dianzi citata, ritiene, pertanto, di osservare, in argomento, che la giurisprudenza di questa S.C, prima della decisione delle S.U. n. 764/99, resa in tema di ammissibilità del regolamento di competenza chiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (nella quale si afferma, in via peraltro soltanto incidentale, che la violazione dei limiti temporali stabiliti per la rilevabilità della incompetenza, d’ufficio o su eccezione di parte, integra error in procedendo che non riguarda la competenza ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell’eccezione, da far valere mediante l’appello), era concorde nel ritenere che con il regolamento ex art. 42 c.p.c. poteva essere censurato anche il malgoverno fatto dal giudice delle regole sul rilievo dell’eccezione.

In tal senso si sono espresse le sentenze n. 937/89 e n. 1359/90 (secondo cui, per pronuncia sulla competenza, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., deve intendersi non solo quella che abbia deciso direttamente la questione dell’individuazione del giudice della controversia, ma anche quella che abbia statuito in ordine all’ammissibilità, e tempestività dell’eccezione di incompetenza ed abbia quindi esaminato una questione strumentale alla soluzione del problema della competenza), e la sentenza n. 9310/93 (nella quale si afferma che nella sentenza che dichiari la tardività dell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, deve ravvisarsi una pronuncia sulla competenza a norma dell’art. 42 c.p.c., in quanto dalla detta dichiarazione, se non tempestivamente impugnata, può derivare il definitivo radicarsi della competenza in capo al giudice adito, con la conseguenza che, avverso la citata sentenza, è ammissibile l’istanza di regolamento di competenza).

Nello stesso solco si sono poste le sentenze n. 505/91 e n. 12753/99 (secondo cui l’istanza ed il procedimento per il regolamento di competenza, lungi dall’essere preordinati alla correzione dei soli errori sull’applicazione delle norme sulla competenza, risultano funzionalmente estensibili almeno a quegli errores in procedendo la cui eliminazione consenta l’identificazione di un titolo di competenza non più suscettibile di contestazione, come il giudicato formale, la cui efficacia preclusiva si estende a tutti i gradi dello stesso procedimento).

E l’attinenza alla materia della competenza delle regole sul rilievo dell’incompetenza è stata ribadita, nel quadro degli ampi poteri dei quali è investita la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, dalla sentenza n. 8322/91 (secondo cui, se è proposto regolamento di competenza avverso sentenza declinatoria della competenza, la corte è tenuta a verificare l’osservanza delle modalità dell’art. 38 c.p.c., comma 3, anche se ciò è stato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, non censurata sul punto).

Dal richiamato orientamento si sono discostate alcune decisioni di questa Corte che, facendo riferimento alla già ricordata decisione delle S.U. n. 764/99, hanno affermato che la sentenza che dichiari l’incompetenza, di ufficio o su eccezione di parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ma piuttosto con l’appello, in quanto l’error in procedendo così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell’eccezione (sent. n. 14356/00; n. 15779/00; n. 8115/03). In altri termini, secondo tale nuovo indirizzo, la questione della non corretta applicazione dell’art. 38 c.p.c. non potrebbe costituire oggetto del regolamento di competenza.

A tale orientamento si è consapevolmente contrapposta l’ordinanza n. 16/36/03 di questa stessa sezione – resa in una fattispecie in cui con il regolamento proposto avverso sentenza declinatoria di competenza per territorio derogabile l’istante assumeva che l’eccezione di incompetenza era stata sollevata in modo non conforme a quanto stabilito dall’art. 38 c.p.c. -, che ha statuito, richiamandosi ai principi enunciati dalle sentenze n. 8322/91, n. 9310/93 e n. 12753/99, che attraverso il regolamento si può direttamente ottenere dalla S.C. che essa rilevi l’erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, in base alla preclusione formatasi alla sua contestazione.

L’indirizzo che considera compresa tra le questioni di competenza anche quella concernente la corretta applicazione dell’art. 38 c.p.c. merita incondizionata adesione.

Concorrono a sorreggere tale soluzione le seguenti considerazioni.

Non condivisibile è l’assunto, posto a fondamento del contrario orientamento, secondo cui l’inosservanza delle modalità di eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui all’art. 38 c.p.c. integrerebbe un generico errore sull’applicazione di una norma processuale neutra, nel senso che non sarebbe attinente alla competenza. Le questioni circa l’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 38 c.p.c. attengono alla applicazione di norme strumentali alla decisione sulla competenza, in quanto la loro osservanza condiziona il potere – dovere del giudice di decidere su tale questione, e devono quindi ritenersi comprese nella questione di competenza da far valere mediante il regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza che ne abbia fatto errata applicazione, dovendosi questa considerare, anche per tale parte, sentenza che pronuncia sulla competenza. Per escludere che una pronuncia sull’applicazione delle norme sul rilievo dell’eccezione di incompetenza integri "pronuncia di merito", con le conseguenze che ne discendono ai fini dell’ammissibilità del regolamento necessario avverso sentenza che statuisca sulla competenza in base ad una erronea applicazione dell’art. 38 c.p.c., va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza di questa S.C., non è "pronuncia di merito" quella resa in funzione meramente strumentale per la soluzione della questione di competenza (sent. n. 5153/77; n. 1217/80; n. 2483/87).

L’appartenenza delle questioni circa l’applicazione delle norme sul rilievo dell’incompetenza dettate dall’art. 38 c.p.c. alla questione di competenza latamente intesa, costituente oggetto del regolamento avverso la sentenza che "pronuncia sulla competenza", trae altresì fondamento dalla considerazione che anche l’art. 38 c.p.c. costituisce, come è stato osservato, norma attributiva di competenza, nel senso che fa divenire competente, ove non siano osservate le modalità in essa prescritte, un giudice originariamente incompetente, rendendo incontestabile la sua competenza. La proponibilità, con il regolamento, delle questioni attinenti al rilievo dell’eccezione di incompetenza appare coerente, inoltre, con gli ampi poteri che, per consolidata opinione, la S.C. può esercitare in sede di regolamento di competenza, al fine di provvedere alla non più contestabile individuazione del giudice competente, anche a prescindere dalle richieste e deduzioni di parte, tra i quali è compreso quello di verificare d’ufficio l’osservanza delle modalità dell’art. 38 (sent. n. 8322/91), poichè se tale verifica può formare oggetto di esame d’ufficio, a maggior ragione ne deve essere consentita la sollecitazione con l’istanza di regolamento. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese può attestarsi, sul versante della integrale compensazione, attesa la natura controversa della questione di diritto affrontata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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