Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25284 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del giorno 1.4.2010, il Tribunale di Milano rigettava una richiesta di dissequestro di somme depositate su c/c della Banca Popolare della Murgia di Corato, e di restituzione delle stesse agli odierni ricorrenti, sul presupposto che era intervenuta condanna irrevocabile di E.G. per violazione art. 648 bis cod. pen. con cui era stato affermato che difettava la prova che i capitali da lui investiti provenissero da parenti dello stesso E. e che nel corso del giudizio di merito erano state ritenute inidonee le prove addotte da quest’ultimo ad escludere la pertinenza al delitto di riciclaggio del denaro depositato sui suoi conti correnti ed in particolare su quello acceso presso la Banca delle Murge; veniva poi aggiunto che nel giudizio di esecuzione i terzi Z.V. e P.C., non avevano addotto alcunchè per modificare il quadro probatorio.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di E., Z. e P., sviluppando due motivi.

2.1 Con il primo motivo, è stata contestata la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto Z. e P. non furono mai imputati nel giudizio ed avrebbero dato prova del proprio diritto sulle somme corrisposte con assegni.

2.2 Con un secondo motivo, è stata dedotta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè la violazione dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7: non risponderebbe al vero che i ricorrenti non abbiano fornito prove per modificare il quadro probatorio sulla provenienza delle somme, atteso che venne depositata documentazione, allegata a note scritte, con cui veniva data ragione della loro origine.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di trasmettere gli atti al tribunale di Milano ex artt. 667-676 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, e a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5 gli atti vanno trasmessi al Gip presso il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione per il relativo giudizio, in base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 676 cod. proc. pen.. Infatti, in tema di restituzione delle cose sequestrate, avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione, sia che abbia provveduto de plano sia che abbia proceduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1^, 5.6.2008, n. 23606).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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