T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 996 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il provvedimento in epigrafe, prodotto in copia dal ricorrente sub A, denega il rilascio del richiesto permesso di costruire "considerato che l’edificio oggetto dell’intervento proposto, pur rientrando in zona A di PRG, è frontista di un edificio ricadente in zona F2 posto a distanza inferiore a mt. 10 dal medesimo, e il DM 1444/1968 non prevede deroga della distanza minima di mt. 10 dai fabbricati se non esclusivamente nell’ambito di pianificazione urbanistica ovvero mediante l’approvazione di appositi piani attuativi fra edifici omogenei", deroghe tutte che, come pacifico in causa, nella specie non constano;

– che il recupero di un sottotetto a fini abitativi va considerato correttamente come nuova costruzione, come risulta da C.d.S. sez. V 24 febbraio 1999 n°195 nonché da TAR Lombardia Milano sez. II 10 dicembre 2010 n°7505 e, nella giurisprudenza della Sezione, dalla sentenza sez. I 29 settembre 2009 n°1712, citata anche dal ricorrente; è poi comunque soggetto alla disciplina del D.M. 2 aprile 1968 n°1444 in tema di distanze, così come ritenuto da C.d.S. sez. V 19 ottobre 1999 n°1565, pure citata dal ricorrente;

– che non appare pertinente al caso di specie la questione relativa alla applicabilità del limite di distanza di 10 metri per il caso di nuove costruzioni anche al caso in cui esse si collochino in zona A. Infatti, come evidenzia il provvedimento impugnato, il problema relativo alla distanza si pone non fra immobili siti entrambi in zona A, ma fra l’edificio del ricorrente in zona A e altro sito in zona F2. Ciò posto, se anche si ammettesse la possibilità di una deroga alla norma generale dell’art. 9 D.M. 1444/1968 per il caso di nuove costruzioni che interessino la sola zona A, detta deroga non si potrebbe estendere al caso presente, di immobili siti in zone diverse. A ciò osta in primo luogo il carattere di norma imperativa del D.M. 1444/1968, che, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, ammette deroga solo nell’ambito di una ragionata pianificazione urbanistica. Osta poi in secondo luogo la mancanza di identità fra i due casi: una deroga interpretativa per la sola zona A potrebbe giustificarsi in base all’esigenza di preservare il carattere "spontaneo" dei centri storici, cresciuti in aderenza fra i vari edifici, esigenza non ricorrente nel rapporto fra zone diverse;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna E.B. a rifondere al Comune di Villa d’Adda le spese di giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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