Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25282 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.11.2010 il Tribunale di Verona, quale giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 concesso a B.R., in estinzione di due pene pecuniarie, in quanto aveva commesso nel quinquennio reato pel quale aveva riportato condanna ad anni due di reclusione, con sentenza di applicazione pena in data 2.12.2009, in giudicato il 12.7.2010; per effetto poi della stessa sentenza, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso, con sentenza del Tribunale di Verona 25.7.2005. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato che deduce illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena. Sostiene l’interessato che la sentenza di applicazione pena non è causa di revoca della sospensione condizionale della pena, non avendo natura di sentenza di condanna, difettando l’accertamento giudiziale dell’avvenuta commissione del fatto. Non solo, non sarebbe revocabile in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che la dispose, in quanto la sospensione che è stata revocata fu concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce titolo per la revoca dell’indulto e la revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta non già perchè era stato superato il limite di legge, ma perchè venne commesso un delitto nel quinquennio.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e quindi va dichiarato inammissibile. E’ principio consolidato, perchè affermato dalle Sezioni Unite, quello secondo cui la sentenza di applicazione pena costituisce titolo idoneo per la revoca dell’indulto e della sospensione condizionale della pena (sent. 17781/2005); nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la revoca della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza Tribunale di Verona in data 25.7.2005, non venne disposta per essere stato superato il limite di pena entro il quale può essere concesso il beneficio, ma perchè nel quinquennio dalla concessione era stato commesso dal ricorrente un nuovo delitto, pel quale aveva riportato pena detentiva a motivazione del provvedimento è perfettamente in linea con il disposto normativo e non è affetta da alcuno dei vizi di motivazione che sono stati dedotti.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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