Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25281 Semilibertà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 12.11.2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di semilibertà proposta da F.M., detenuto in espiazione della pena di venticinque anni di reclusione a far tempo dal 3.6.1999, per il reato di omicidio, sul presupposto che il medesimo non aveva ancora espiato i due terzi della pena a lui inflitta.

2. Avverso detto decreto interponeva ricorso per cassazione l’interessato personalmente, per dedurre carenza ed illogicità della motivazione in quanto non sarebbe stata indicata la pena sofferta, con ciò impedendo di valutare il percorso logico compiuto dal tribunale; secondo l’interessato egli avrebbe espiato al 2.10.2010, data di presentazione dell’istanza, anni undici, mesi quattro e giorni nove di reclusione a cui vanno aggiunti tre anni per indulto ed anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per liberazione anticipata, con il che sarebbe stata espiata più della metà della pena. Secondo l’istante vi sarebbero stati i presupposti per l’ammissione alla semilibertà, non essendo dirimente il titolo del reato, al quale non sarebbe stato fatto alcun richiamo, e poi perchè il rinvio all’art. 4 bis OP non andrebbe inteso come limitato alla elencazione dei reati ivi specificati, con il che nell’ipotesi dell’ omicidio il limite ostativo sarebbe da collegare alla esistenza di legami con la criminalità organizzata.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, poichè in tema di misure alternative alla detenzione la previsione dell’intervenuta espiazione di due terzi della pena trova applicazione nel caso di condanna per il delitto di omicidio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione del requisito dell’avvenuta espiazione di almeno due terzi della pena, ai fini della concessione della semilibertà trova applicazione in caso di condanna per uno dei titoli menzionati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1, e quindi anche in caso di condanna per il delitto di omicidio, a nulla rilevando che tale delitto rientri tra quelli previsti dal terzo periodo dell’art. 4 bis citato, comma 1, per i quali l’ammissione ai benefici discende dalla mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (sez. 1^, 13.5.2010, n. 24175). Pertanto l’ordinanza impugnata non è affetta da alcun deficit motivazionale e risulta rispettosa del dato normativo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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