T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno con provvedimento del 15. 10. 2010, non impugnato (il diniego era fondato sulla esistenza di ordine di espulsione con altro nome a carico dello stesso soggetto),

– la difesa del ricorrente ha chiesto di riesaminare la posizione del ricorrente, ma il riesame è stato respinto,

– la difesa – che non aveva mai impugnato il diniego di permesso di soggiorno – impugna adesso il diniego di riesame (senza peraltro impugnare neanche in questa sede l’originario rigetto della domanda di permesso di soggiorno, impugnazione che sarebbe comunque irricevibile perché tardiva),

– la difesa del ricorrente in sostanza cerca, attraverso la richiesta di riesame, di essere rimessa in termini per l’impugnazione di un provvedimento dalla cui impugnazione è decaduta,

l’impugnazione però è inammissibile in quanto svolta verso atto meramente confermativo del precedente (non c’è nessuna motivazione in più, il provvedimento impugnato si limita a ribadire che l’amministrazione conferma il suo orientamento),

– la sistemazione teorica della natura dell’atto confermativo e del suo rapporto con l’interesse a ricorrere, che è presupposto necessario dell’azione davanti al giudice amministrativo, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza,

– è stato in particolare affermato che "l’istanza diretta a provocare la revoca di un provvedimento amministrativo non determina il poteredovere dell’amministrazione di pronunciare e una siffatta pronuncia, ove intervenuta, non ha natura provvedimentale ove si riduca ad un mero atto confermativo del precedente, privo di una nuova ed autonoma valutazione dei fatti" (CdS, IV, 4261/07),

– ed, infatti, CdS, V, 8853/09, afferma che "il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere. È, dunque, necessario, affinché possa escludersi che un atto venga considerato meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Giacché, solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione" (nel senso della necessità che nel corso del procedimento amministrativo di riesame della situazione sia compiuto uno o più atti istruttori per attribuire al provvedimento conclusivo di conferma della precedente statuizione amministrativa quel quid novi che ne legittimerebbe l’autonoma impugnativa giurisdizionale v. anche Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1692; Tar Lazio, sez. II, 14 maggio 2008, n. 4127, e Tar Emilia Romagna, Parma, 15 aprile 2008, n. 224),

– senza tale rinnovata istruttoria, ed in presenza, pertanto, di un provvedimento che "si limita a richiamare il precedente provvedimento e a confermarlo integralmente senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati" il ricorso è "inammissibile perché è proposto contro un atto privo di reale ed autonoma capacità lesiva" (Tar Basilicata 257/08). L’atto meramente confermativo, infatti, "non riapre i termini per impugnare: esso non rappresenta, infatti, un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate" (Tar Sicilia Catania, sez. IV, 19 marzo 2008, n. 489).

– nel caso di specie, in cui la nota impugnata non fa che ribadire, su istanza degli interessati, la permanente vigenza del provvedimento emesso in precedenza, senza riesaminare la questione e riaprire l’istruttoria, deve concludersi nel senso della inidoneità della stessa a ledere posizioni giuridiche soggettive degli interessati, e della conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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