Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23285 Opposizione del terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari con la quale era stata accolta l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta da S.R. nei confronti della stessa appellante, creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare ai danni di A.L..

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 3 ottobre 2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante (nonchè Intesa Gestione Crediti S.p.A., quale procuratore di. Banca Intesa S.p.A.) al pagamento delle spese processuali in favore della S. e dell’ A.. Avverso la sentenza della Corte d’Appello Banca Carige propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria. Si difendono gli intimati S. ed A. con controricorsi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione (3 ottobre 2006) della sentenza impugnata (cfr.

Cass. ord. n. 7119/10, secondo cui Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata legge n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile; nello stesso senso, tra le tante, esplicitamente anche Cass. ord. 20323/10).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 26364/09, secondo cui la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella.

Tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili per il mancato rispetto della norma citata.

Mancano, infatti, completamente i quesiti relativi alle censure di error in procedendo e di violazione di legge, di cui ai primi due motivi.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato nel corpo del primo articolato motivo e col terzo motivo di ricorso, non è rinvenibile, nè nel primo nè nel secondo, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di S.R. e di A.L., liquidate nell’importo di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per ciascuno dei resistenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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