T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 993 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 2 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente la conversione del permesso di soggiorno da permesso rilasciato per minore età a permesso per motivi di lavoro, in quanto egli, nato il 19 aprile 1993 e in Italia dal 1 gennaio 2010 (v. doc. 1 ricorrente, copia permesso di soggiorno), non integrerebbe i requisiti di cui all’art. 32 l. stranieri. Com’è noto la norma, così come novellata dalla l. 15 luglio 2009 n°94, in vigore dal giorno 8 agosto 2009, prevede ai fini della conversione che il minore debba comunque trovarsi sul territorio nazionale da almeno tre anni;

– che, come ritenuto per tutte da TAR Friuli 11 febbraio 2010 n°87, le modifiche adottate con l’art. 1, comma 22, della legge sopra citata sono finalizzate proprio a modificare l’orientamento giurisprudenziale precedente, che riteneva irrilevanti i presupposti di durata del soggiorno e di partecipazione ai programmi ad hoc stabiliti per i minori non accompagnati soggetti a tutela o comunque affidati;

– che quindi qualsiasi minore straniero non accompagnato presente in Italia perché entratovi come nella specie dopo l’entrata in vigore della legge, può ottenere la conversione del permesso di soggiorno solo se risulta presente nello Stato da almeno tre anni ed ha partecipato per almeno due ad un progetto di integrazione sociale e civile attivato nei termini di cui alla stessa legge;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che la natura della causa è giusto motivo per compensare le spese, restando come per legge il contributo unificato a carico di chi lo ha anticipato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate e contributo unificato a definitivo carico del ricorrente che lo ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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