Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23283 Opposizione del terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Impresa Raiola ing. Angelo s.p.a. (oggi I.C.G. spa – Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A.) propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dalla stessa appellante nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. – Commissario Governativo del Servizio Riscossione Tributi della provincia di Napoli, creditore procedente nella procedura esecutiva mobiliare ai danni di SOA – International Container Terminal s.p.a..

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 13 luglio 2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Banco di Napoli, n.q. predetta.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello I.G.C. spa propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 luglio 2006).

Il motivo di ricorso è inammissibile per il mancato rispetto della norma appena citata.

Manca, infatti, totalmente il quesito relativo alla censura di vizio di violazione di legge, con riguardo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 65.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato nel corpo dell’unico articolato motivo, non è in esso rinvenibile il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Non essendosi difesi gli intimati, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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