Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25278 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 26 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Venezia ha disposto la revoca del beneficio dell’indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, concesso a B.D. sia dalla Corte d’assise d’appello di Venezia con ordinanza del 2 febbraio 1999, sia dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza dell’8 giugno 1998, avendo rilevato che il B. aveva commesso altri reati nel quinquennio successivo all’entrata in vigore del provvedimento di clemenza anzidetto, per i quali aveva conseguito la pena della reclusione di anni 3 e mesi 4ed Euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Venezia B. D. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, il quale ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale, prima di far luogo alla revoca del beneficio dell’indulto anzidetto, avrebbe dovuto operare la scissione del vincolo di continuazione, ritenuto dai giudici fra le pene da lui riportate per le condanne infintegli e, una volta operata detta scissione, avrebbe dovuto individuare l’aumento di pena in concreto infittogli a titolo di continuazione per ciascun reato satellite, in quanto la revoca dell’indulto avrebbe potuta essere disposta solo con riferimento a tali aumenti di pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.D. è fondato.

2. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte invero, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, in caso di reati riuniti col vincolo della continuazione commessi entro il quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, va individuata, con riferimento ai reati satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non con riferimento alla sanzione edittale minima prevista per le singole fattispecie criminose astrattamente considerate; pertanto, qualora, come nel caso in esame, non risulti specificata la pena applicata per ciascuno di detti reati satellite, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 21501 del 23/04/2009 dep. 22/05/2009, imp. Astone, Rv. 243380).

3. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che in essa il giudice dell’esecuzione ha revocato a B. D. il beneficio dell’indulto a lui concesso ex D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 397 in quanto nel quinquennio successivo il medesimo aveva commesso altri reati, giudicati dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 9 maggio 2008, per i quali aveva conseguito la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa. Ma i tre reati giudicati con tale ultima sentenza risultano riuniti col vincolo della continuazione, si che, ai fini della revoca dell’indulto, in applicazione del principio di diritto sopra illustrato, occorreva tener conto della sanzione inflitta al B. in concreto per ciascuno dei tre reati anzidetti.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Venezia affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente la posizione di B.D., tenendo presente il principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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