T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 991 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che K.V., proprietaria, come è pacifico in causa, di un immobile sito in Ranica (Bg) alla via Bergamina 31, ha inoltrato per interventi sullo stesso quattro distinte denunce di inizio attività. Con la prima, prot. n°14498 del 24 novembre 2008, ha per quanto qui interessa dichiarato di volere fra l’altro realizzare alcune opere di coibentazione del tetto "senza alterare la forma e il volume esistente", al che il Comune nulla ha obiettato (doc. 2 Comune, copia d.i.a. citata). Con la seconda, prot. n°8814 del 30 luglio 2009, ha dichiarato una serie di modifiche alle opere originarie, ancora affermando che le stesse "non modificano la sagoma del fabbricato né aumenta(no) la sua volumetria originaria", ancora senza che il Comune nulla obiettasse (doc. 3 Comune, copia seconda d.i.a.). Con la terza, prot. n°12380 del 2 dicembre 2010, ha dichiarato una modifica in corso d’opera, volta a "uniformare l’andamento delle falde del tetto" (doc. 6 Comune, copia terza d.i.a.): a ciò si è opposto il Comune, che con provvedimento 29 dicembre 2010, pervenuto alla ricorrente il 9 febbraio 2011 (cfr. ricorso p. 4 Par. 12), l’ha dichiarata improcedibile "in quanto… comporta aumento dell’altezza media del piano sottotetto e conseguente incremento volumetrico…" (doc. 7 Comune e 10 ricorrenti, copia provvedimento citato). Con la quarta, prot. n°1499 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato ancora una variante in corso d’opera, volta come la precedente a "uniformare l’andamento delle falde del tetto" (doc. 8 Comune, copia quarta d.i.a.): a ciò si è nuovamente opposto il Comune, che con provvedimento 21 febbraio 2011, pervenuto alla ricorrente in pari data (cfr. ricorso p. 4 Par. 13), l’ha a sua volta dichiarata improcedibile sempre "in quanto… comporta aumento dell’altezza media del piano sottotetto e conseguente incremento volumetrico…" (doc. 9 Comune e 12 ricorrenti, copia provvedimento citato);

– che il ricorso, nonostante la lettera di epigrafe e conclusioni (v. in part. pp. 12 e 13) che nemmeno recano la consueta formula di stile che estende l’impugnazione agli atti connessi, deve ritenersi rivolto anche avverso il provvedimento di improcedibilità della quarta d.i.a., dato che nel motivo rubricato come quinto a p. 10 è chiara la volontà di contestarlo;

– che la V., come risulta dal verbale di sopralluogo 22 dicembre 2010, ha nondimeno proceduto in conformità alla terza d.i.a. ad elevare la quota di imposta del colmo e delle falde del tetto, portando in ispecie la prima a 2.70 metri in luogo dei 2.30 originari (doc. 4 Comune, copia verbale);

– che col citato provvedimento 29 dicembre 2010 il Comune ha contestualmente avviato il procedimento repressivo dell’abuso (doc. 7 Comune, cit.), che ha portato ad emettere l’impugnata ordinanza, di cui meglio in epigrafe (doc. 1 Comune, copia di essa);

– che avverso tale ordinanza K.V. propone impugnazione con ricorso articolato, in ordine logico, nei seguenti cinque motivi. Con il primo, rubricato come quinto a p. 10 e rivolto (v. p. 12 quarto rigo) avverso il provvedimento di improcedibilità e l’ordinanza in via contestuale, deduce violazione di legge, nel senso che le opere di cui alla quarta d.i.a. sarebbero legittime. Con il secondo, rubricato come primo a p. 5 dell’atto, deduce violazione dell’art. 31 del T.U. 6 giugno 2001 n°380, nel senso che l’intervento sarebbe comunque legittimato dalla seconda d.i.a. in quanto l’altezza del fabbricato non sarebbe variata (p. 7 tredicesimo rigo). Con il terzo, rubricato come secondo a p. 7 dell’atto, deduce violazione dell’art. 32 del citato T.U. in quanto a suo dire l’opera non sarebbe passibile di demolizione. Con il quarto, rubricato come terzo a p. 8 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’articolo citato, perché la demolizione pregiudicherebbe la l’integrità dell’edificio. Con il quinto, rubricato come quarto a p. 9 dell’atto, deduce infine eccesso di potere in relazione all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesistica;

– che il ricorso è infondato e va respinto. Il primo motivo è del tutto generico, non contenendo alcuna presa di posizione sui motivi dell’improcedibilità della quarta d.i.a., fondati sulla mancata previsione da parte del PRG della possibilità di aumentare la volumetria nella zona di riferimento (v. la lettera del provvedimento doc. 9 Comune). Il secondo motivo è pure infondato, poiché, come è incontestato come fatto storico, la seconda d.i.a. prevedeva in modo espresso il rispetto dell’esistente, non il sopralzo del tetto. Il terzo motivo è a sua volta infondato perché, come evidenziato anche dalla difesa del Comune (doc. 11 di esso), l’aumento della quota di imposta del tetto ne aumenta in modo considerevole la volumetria, pari al 37% (p. 11 controricorso), dato che il sottotetto è stato reso autonomamente agibile come ripostiglio (v. doc. 10 Comune, copia regolamento di igiene in merito), come non è stato contestato all’odierna camera di consiglio. Il quarto motivo è pure infondato in fatto, dato che per comune esperienza non è certo impossibile abbassare la quota del tetto senza pregiudizio per il resto dell’edificio. Il quinto motivo, infine, è non conferente, dato che la compatibilità paesaggistica di un’opera nulla dice sulla sua compatibilità urbanistica;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna K.V. a rifondere al Comune di Ranica le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *