Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23281 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la Banca Toscana spa ricorre direttamente in Cassazione avverso la sentenza n. 548/06 del Tribunale di Prato, pubblicata il 31.5.06 e notificata il 2.11.06, con cui è stata rigettata la sua opposizione, iniziata con ricorso del 2.7.03, avverso il progetto di distribuzione nell’espropriazione immobiliare in danno di P. B., con l’intervento della Cassa di Risparmio di Firenze;

1.2. che, validamente notificato il relativo ricorso soltanto a detta creditrice, questa ha depositato controricorso, chiedendone il rigetto; sicchè, per la pubblica udienza del 6 ottobre 2011, illustrato dalla ricorrente il proprio gravame con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il solo difensore della controricorrente compare per discutere oralmente la causa;

1.3. che la ricorrente formula due motivi:

1.3.1. con un primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 censurando l’applicazione dell’art. 2852 c.c., comma 2, da parte del giudice del merito ad un atto unilaterale di accettazione del mutuo, in quanto tale carente di un obbligo coercibile del mutuante;

1.3.2. con un secondo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 2741 cod. civ. e degli artt. 474 e 596 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del credito dell’interventrice, in difetto di prova dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;

1.4. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve a questo punto considerarsi in diritto:

2.1. che può prescindersi da ogni rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della litisconsorte necessaria, versandosi in ipotesi di evidente inammissibilità del ricorso per cassazione, alla stregua del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826;

2.2. che è stata resa oggetto di ricorso immediato per cassazione una sentenza resa in un giudizio di risoluzione delle controversie in sede distributiva, intrapreso in data anteriore alla novella del processo esecutivo del 2005/06, pronunciata nel periodo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09;

2.3. che il provvedimento reso a definizione di controversia in sede di distribuzione non è mai direttamente ricorribile per cassazione:

2.3.1. non in relazione al nuovo regime delle controversie distributive, che prevede, in caso di contestazione, un deformalizzato subprocedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione e, in seconda battuta, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di tale giudice: in quanto, da un lato (Cass., ord. 14 gennaio 2011, n. 860, ove si sottolinea l’inapplicabilità della novella alle controversie in esame, non riconducibili al novero dei procedimenti esecutivi in senso stretto; nello stesso senso: Cass., ord. 1 settembre 2011, n. 17985), esso si applica solo alle contestazioni formalizzate dopo l’entrata in vigore della riforma stessa (mentre nella fattispecie la controversia cognitiva di contestazione del progetto è iniziata con ricorso 2.7.03) e, dall’altro, appunto comporta la sua impugnabilità con la sola opposizione agli atti esecutivi;

2.3.2. non in relazione alla previsione di non impugnabilità delle sentenze rese in materia di opposizioni ad esecuzione (introdotta nell’art. 616 cod. proc. civ. dalla L. n. 52 del 2006, art. 14; e soppressa, ma con effetto solo per le sentenze pronunciate dopo il 4.7.09, dalla L. n. 69 del 2009): in quanto la sentenza resa sui giudizi ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, pur in presenza del parallelismo che, sotto certi aspetti, vi era nel regime precedente tale riforma fra l’opposizione distributiva e quella all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., non era divenuta, per omologia, non impugnabile come quella sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.;

infatti:

– un tale parallelismo (recentemente sottolineato da Cass. Sez. Un., n. 10617 del 2010), concerneva il solo profilo funzionale delle due opposizioni e non era sufficiente a giustificare l’estensione alla sentenza resa sull’opposizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. vecchio testo della previsione della inimpugnabilita di cui all’art. 616 cod. proc. civ. (Cass. n. 860 del 2011, cit., in motivazione);

– la limitazione del regime di impugnabilità costituisce una norma da qualificarsi eccezionale proprio dinanzi alla previsione dell’art. 339 c.p.c., comma 1, sicchè non può trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti, anche in evidente ossequio al principio di eguaglianza formale (che impone trattarsi in modo diseguale situazioni sostanzialmente differenti).

3. Pertanto, il presente ricorso, proposto direttamente contro una sentenza appellabile, va dichiarato inammissibile. La relativa novità della questione, in rapporto anche alla potenziale interferenza delle recenti riforme, rende di giustizia, peraltro, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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