Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25276 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 marzo 2010 la Corte di Appello di Palermo ha respinto la domanda formulata da B.L., nei cui confronti la Procura generale di Palermo aveva emesso ordine di esecuzione della pena di anni 12 di reclusione, con decorrenza 9 ottobre 2009, intesa ad ottenere la detrazione, da detta pena, della custodia cautelare di mesi 6 e giorni 11, da lui sofferta dal 17 novembre 1993 al 28 maggio 1994, in relazione ad un’ordinanza emessa nei suoi confronti dal G.I.P. di Torino per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso dal 1991 al 16 aprile 1992, per il quale il Tribunale di Torino aveva emesso sentenza di assoluzione in data 13 gennaio 1995. 2. Secondo la Corte territoriale il ricorrente non poteva ritenere fungibile con la pena da eseguire il periodo trascorso in custodia cautelare "sine titulo" per altri delitti commessi in precedenza, atteso che la legge faceva riferimento alla custodia cautelare subita, ovvero alle pene espiate dopo la commissione del reato, per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire, mentre invece, nella specie, la condanna da espiare era connessa ad un reato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare per altro reato, in quanto non era possibile imputare alla pena inflitta per un dato reato la carcerazione sofferta prima della consumazione di detto reato.

3. Avverso detta ordinanza della Corte di Appello di Palermo propone personalmente ricorso per cassazione B.L., eccependo motivazione illogica e violazione di legge, in quanto la Corte territoriale non aveva rilevato che la pena, di cui egli era in espiazione, concerneva delitti da lui commessi in Italia ed all’estero dall’anno 1990 al marzo 2001, si che la fungibilità del periodo di carcerazione da lui sofferto dal 1991 al 16 aprile 1992 poteva essergli concessa, in quanto la condanna di cui egli era in espiazione aveva avuto una condotta iniziata nel 1990.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.L. è fondato nei limiti, di cui appresso.

2. Secondo il ricorrente, il principio di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, alla stregua del quale una carcerazione pregressa può computarsi come carcerazione fungibile solo se successiva alla commissione del reato, per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire, era applicabile al caso in esame, in quanto il reato per il quale aveva subito carcerazione preventiva era stato commesso dal 1991 al 16 aprile 1992 e quindi entro l’ambito delle condotte per le quali esso ricorrente era attualmente in espiazione pena, essendo tali condotte iniziate nel 1990. 3. La tesi del ricorrente è condivisibile, in quanto dall’esame dei documenti in atti emerge che effettivamente la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Palermo il 7 giugno 2005, definitiva il 7 ottobre 2009, per la quale egli è in espiazione pena, è riferita anche a reati da lui commessi in Italia ed all’estero dal 1990 e quindi in epoca precedente alla carcerazione preventiva da lui sofferta, per mesi 6 e giorni 11, dal 17 novembre 1993 al 28 maggio 1994, della quale ha chiesto la fungibilità. 4. Invero la norma di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4 dispone che non può imputarsi alla pena inflitta per un determinato reato solo la carcerazione sofferta precedentemente alla sua consumazione (cfr.

Cass. 19 aprile 1998 Marinkovic, Rv. 213399); pertanto sussistono gli elementi di fatto necessari per ritenere l’invocata fungibilità, con riferimento alla pena per i reati commessi in epoca anteriore al 17 novembre 1993. 5. Il ricorso proposto da B.L. va pertanto accolto, con riferimento alla condanna da lui subita per i reati commessi prima del 17 novembre 1993, si che l’ordinanza impugnata va parzialmente annullata e rimessa alla Corte d’appello di Palermo, affinchè esamini nuovamente l’istanza proposta da B.L., tenendo conto di quanto sopra rilevato da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna per i reati commessi prima del 17 novembre 1993 e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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