Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che ha chiesto di potere essere ammesso alla procedura di emersione ex art. 1ter l. 102/09 e la cui domanda è stata respinta perché il supposto datore di lavoro aveva presentato più domande di emersione per (asseriti) domestici,
– l’art. 1ter, co. 6, l. 102/09 stabilisce che: "la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza". Il comma successivo aggiunge che lo sportello unico per l’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione,
– la domanda del ricorrente era la seconda in ordine temporale, e pertanto essa era inammissibile in quanto presentata da soggetto non (più) legittimato a presentare la domanda,
– la circostanza che il rapporto con il primo asserito colf sia stato nel frattempo risolto, essendo fatto successivo, non può incidere a posteriori sulla mancanza di legittimazione del datore di lavoro a presentare la domanda di emersione che ha originato il presente contenzioso,
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che determina in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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