Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25275 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30.3.2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, a far tempo dal 5.3.2010, l’affidamento in prova al servizio sociale concesso a L.Q. con ordinanza del 17.9.2009. La revoca seguiva ad una nota del 7.1.2010, con cui l’Uepe segnalava che la predetta era telefonicamente irreperibile; con successive note era stato rappresentato che la stessa aveva difficoltà linguistiche e gli incontri erano stati ripresi in data 13.1.2010, 26.1.2010, 2.2.2010 e 16.2.2010. Con comunicazione del 18.12.2009, era stato ancora segnalato che la L.Q. non domiciliava più all’indirizzo di (OMISSIS), ancorchè con nota del 22.3.2010 venisse detto il contrario. Alla luce di queste indicazioni contraddittorie, il Tribunale riteneva comunque che il soggetto non avesse rispettato le prescrizioni imposte, quanto all’obbligo di domicilio e di contatti con l’Uepe.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della prevenuta, per dedurre, con un unico motivo, la contraddittorietà e/o manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato: viene sottolineato che – contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato – la predetta ebbe contatti regolari con l’Uepe, nelle date suindicate di gennaio e febbraio, con il che non si comprende come potesse essere recepita la nota del 7 gennaio che la indicava come irreperibile telefonicamente;

non solo, ma veniva rilevato come la comunicazione relativa all’abbandono del domicilio era del tutto fuorviante, se solo si considera che la prevenuta venne reperita esattamente a quell’indirizzo – luogo di residenza dello zio – successivamente e soprattutto al momento della notifica della revoca del beneficio, in data 15.3.2010. Risulta poi dalle stesse relazioni dell’ufficio esecuzione penale esterna che la prevenuta omise di recarsi ad un unico controllo con gli assistenti sociali, quello del 21.12.2009, a seguito di un’incomprensione dovuta alla scarsa conoscenza della lingua italiana. Sarebbe stato del tutto sottovalutato da parte del Tribunale quanto riportato nella nota Uepe del 22.3.2010 sulla graduale "maggiore partecipazione dell’affidata e volontà di collaborazione alla costruzione di un progetto positivo e regolare". 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza.

4. Medio tempore – e per la precisione il 17.1.2011 – è intervenuto da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano provvedimento con cui è stata sospesa l’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova, con conseguente scarcerazione della condannata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Evidenti sono i tratti contraddittori ed illogici dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento di revoca è stato basato da un lato su un fatto (la sottrazione ad un incontro con l’ufficio esecuzione penale esterna) del tutto isolato a cui seguì la comprovata partecipazione a numerosi incontri successivi e dall’altro sull’affrettato recepimento di una nota che rappresentava la L. Q. come irreperibile, laddove presso il domicilio indicato venne sempre rinvenuta, anche quando le fu notificato il provvedimento di revoca del beneficio carcerario.

L’intervento successivo e riparatorio del Tribunale di sorveglianza di Milano evidenzia la piena fondatezza delle doglianze avanzate dalla ricorrente.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio. La presente decisione va comunicata al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 107.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone darsi comunicazione della decisione al Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 107.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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