Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25252 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con doppia sentenza conforme del giudice monocratico del Tribunale di Messina e della Corte d’appello di Messina A.D. veniva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 100 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 681 c.p., per avere aperto un locale pubblico senza licenza dell’Autorità di PS, fatto accertato in (OMISSIS). Il giudizio di colpevolezza dell’imputato seguiva alla intervenuta dichiarazione dibattimentale dei verbalizzanti che avevano rappresentato di essere intervenuti mentre all’interno del locale si stava realizzando una festa con musica assordante, il che stava a dimostrare l’esercizio di attività di intrattenimento senza autorizzazione. La corte riteneva il fatto rientrante nella previsione di cui all’art. 681 c.p. e non in quella dell’art. 666 cod. pen.; inoltre veniva rigettata la questione di carattere processuale, avendo ritenuto la Corte corretta la reiezione della richiesta di assunzione di testimonianze avanzata dalla difesa in primo grado, perchè presentata a dibattimento già aperto.

2. Avverso detta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., art. 468 c.p.p., commi 1 e 4, artt. 484, 492, 493, 495, 546, 597 e 605 cod. proc. pen.: duplice era il profilo di doglianza sull’ordinanza del primo giudice con cui era stata rigettata l’istanza di ammissione delle prove a difesa, poichè la prima udienza venne sì rinviata, ma senza che si procedesse alle formalità di apertura del dibattimento. Secondo la difesa, il giudice equivocò sulla intervenuta contumacia, sottovalutando che in caso di rinvio ad udienza fissa la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza. Inoltre la corte avrebbe omesso di valutare la seconda doglianza, relativa alla omessa escussione di testimoni presentati in udienza, con evidente violazione dell’art. 468 c.p.p., comma 4. 2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 530, 597 e 605 cod. proc. pen.: il compendio probatorio sarebbe assolutamente insufficiente, poichè la condanna è stata pronunciata sulla base di quanto riferito dai verbalizzanti per loro conoscenza personale, anzichè sulla base di accertamenti oggettivi, quanto alla titolarità del locale in questione.

2.3 violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. pen., D.Lgs. n. 507 del 2009, art. 49, artt. 597 e 605 cod. proc. pen.: secondo la difesa, il fatto rientrerebbe nella previsione dell’art. 666 cod. pen., ipotesi depenalizzata ma la Corte avrebbe offerto sul punto una motivazione apparente. Se infatti si fosse ravvisato nell’intrattenimento musicale accertato una situazione di pericolo, si sarebbe dovuto procedere ad un immediato intervento a tutela della incolumità pubblica.

Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato, ragion per cui vi sono gli spazi per dichiarare la causa di estinzione del reato per decorso del tempo, intervenuta in epoca precedente alla sentenza impugnata e per la precisione in data 7.11.2009.

Non vi sono d’altro canto i presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., avendo dato conto il giudice a quo, con aderenza alle emergenze disponibili e con ragionamento corretto, della sussistenza del fatto e della attribuibilità all’imputato.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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