Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– il ricorrente è un soggetto extracomunitario che si è visto respingere una domanda di permesso di soggiorno perché il rapporto di lavoro che egli aveva dichiarato era fittizio,
– la difesa del ricorrente ritiene che il provvedimento della Questura sia immotivato, perché la fittizietà del rapporto poggerebbe su una mera presunzione,
– in realtà la fittizietà del rapporto poggia su elementi molto solidi: la inesistenza della ditta dell’asserito datore di lavoro (un cittadino egiziano) nella sua sede, le dichiarazioni dello stesso titolare che la ditta non è più attiva e che sarà cancellata, il non essere stato versato alcun contributo previdenziale a favore del ricorrente,
– la stessa difesa del ricorrente riconosce che il ricorrente non ha mai iniziato a lavorare presso la ditta in esame, ma protesta la sua buona fede nell’aver realmente creduto che il soggetto egiziano in cui si era imbattuto (pag. 1 del ricorso) e che aveva per suo conto effettuato gli adempimenti per l’assunzione consentendogli di presentare la domanda di permesso di soggiorno all’ufficio immigrazione fosse realmente intenzionato ad assumerlo,
– ma la sua buona fede poggia solo sulle sue dichiarazioni; la realtà dei fatti è che, grazie al comportamento del soggetto egiziano che si è dichiarato disponibile ad assumerlo, il ricorrente ha ottenuto i documenti per poter presentare la domanda di permesso di soggiorno, ma poi non ha lavorato neanche un giorno,
– sono corrette pertanto le deduzioni della Questura che ha visto nei fatti descritti un rapporto di lavoro fittizio,
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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