T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 983 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il provvedimento ha ad oggetto una strada di accesso al fabbricato di proprietà della ricorrente, che secondo l’ente parco è stata realizzata abusivamente,

– la ricorrente sostiene che la strada nella sua attuale configurazione è autorizzata, e che – l’autorizzazione deriverebbe da permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune di Capriano del Colle,

– il titolo abilitativo, peraltro, come spesso avviene, è rilasciato per relationem alla richiesta, e quindi per comprendere cosa sia stato effettivamente autorizzato, occorre leggere la domanda di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica,

– la domanda della parte conteneva in ordine alla strada la seguente dicitura "l’attuale strada di accesso al fabbricato sarà mantenuta ed eventualmente consolidata con pavimentazione drenante (masselli autobloccanti posati a secco)",

– tralasciando che la ricorrente riferisce solo di voler mantenere la strada (mantenere significa che non verrà modificato lo stato, ma solo conservato), ed "eventualmente" di volerla consolidare pavimentandola (si stigmatizza peraltro l’uso delle mere richieste eventuali, perché le amministrazioni devono pronunciarsi su lavori che si intendono effettivamente realizzare, e non su mere ipotesi di progetto), occorre dire che tutto quello che si può ritenere autorizzato in base a questo titolo è, al più, la mera pavimentazione della sede stradale esistente,

– ma il confronto tra la fotografia dello status quo ante (doc. 3 del Parco) e la fotografia dello stato post lavori (doc. 7 del Parco) mostra con chiarezza che una mera pista tra l’erba, segnata dalle ruote dei mezzi che la solcavano, è stata trasformata in una vera e propria strada interamente pavimentata (non solo nella sede solcata dalle ruote dei mezzi) e delimitata da staccionata,

– un tale stravolgimento della situazione esistente non può ritenersi autorizzato dalla frasetta contenuta nella richiesta di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica secondo cui "l’attuale strada di accesso al fabbricato sarà mantenuta ed eventualmente consolidata con pavimentazione drenante (masselli autobloccanti posati a secco)",

– ne consegue che l’intervento deve ritenersi abusivo e corretta la decisione del Parco qui censurata,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000, oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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