T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che ha chiesto di potere essere ammesso alla procedura di emersione ex art. 1ter l. 102/09 e la cui domanda è stata respinta perché il supposto datore di lavoro aveva presentato ben 4 quattro domande di emersione per (asseriti) domestici,

– l’art. 1ter, co. 6, l. 102/09 stabilisce che: "la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza". Il comma successivo aggiunge che lo sportello unico per l’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione,

– la domanda del ricorrente era la seconda in ordine temporale, e pertanto essa era inammissibile in quanto presentata da soggetto non (più) legittimato a presentare la domanda,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che determina in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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