T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 981 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugnava il provvedimento del 9.12.2010 con cui gli era stata negata la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato.

L’amministrazione motivava la decisione impugnata sostenendo che la normativa introdotta con la l. 94/2009 precludeva al ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98, in quanto questi, minore non accompagnato e sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale di Firenze del 5.11.2009, non possedeva il requisito legalmente richiesto di aver seguito per due anni un corso d’integrazione sociale e civile. Inoltre l’interessato al compimento della maggiore età si trovava sul territorio nazionale da meno di tre anni.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva:

1. Violazione di legge ex art.21 octies della legge 241/1990 in relazione all’art.32 del D.Lgs 286/98;

2. Eccesso di potere per omessa istruttoria ed omessa valutazione e travisamento dei fatti, erroneità della motivazione;

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito abbreviata.

Ad avviso del Collegio il ricorso si rivela infondato.

Infatti, il ricorrente è entrato in Italia il 17 settembre 2009 ed ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per conversione del permesso di soggiorno per minore età, scaduto l1 dicembre 2010, alcuni giorni prima del compimento del 18° anno di età avvenuto in data 30 agosto 2010.

Come si vede, tutto il quadro della situazione in cui versa il ricorrente si colloca in epoca successiva alla data di entrata in vigore -8 agosto 2009- della legge 15.7.2009, n. 94, il cui art.1, comma 22, lett.v, ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno dei minori extracomunitari, non accompagnati, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, concedendola esclusivamente allorquando lo straniero, affidato o sottoposto a tutela, sia stato inserito in un programma di integrazione sociale e civile per un periodo di tempo non inferiore a due anni e che si trovi sul territorio nazionale da almeno tre anni.

E’ noto che la novella è stata dettata al fine di arginare il fenomeno degli extracomunitari che entrano in Italia al compimento ravvicinato del 18° anno di età, subito sottoposti a generico ed il più delle volte ad incontrollato affidamento, nonchè accreditati di un provvisorio permesso di soggiorno per minore età in quanto non espellibili e che subito dopo, al compimento della maggiore età, invocano un per messo di lavoro per conversione, eludendo in tal modo il sistema dei flussi.

Nel caso di specie appare seriamente difficile condividere l’assunto invocato dal ricorrente secondo cui la novella non avrebbe mutato alcunchè rispetto la norma originaria ex art.32 del DPR 286/98. Se così fosse saremmo di fronte ad una sorta di ultrattività della norma più favorevole alle varie situazioni, ultrattività, che, però, non trova alcuna base né nella norma medesima né nella costituzione.

Ogni procedimento amministrativo, infatti, deve essere retto dalle norme vigenti nel momento in cui esso si svolge. Nel caso in questione il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 t.u. è stato aperto con una domanda dell’interessato presentata successivamente alla entrata in vigore della legge, si è svolto interamente sotto il vigore delle nuove norme e si è concluso con un provvedimento del 9. 12. 2010.

Di qui l’infondatezza del ricorso che deve essere rigettato

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 1000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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