Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25231 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 ottobre del 2010, la Corte d’appello di Caltanisetta confermava quella resa in data 22.11.2007 dal Tribunale della medesima città, con cui F.M. e S. C. erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere effettuato l’innalzamento del solaio di copertura senza il permesso di costruire. Fatto accertato il (OMISSIS).

La Corte, dopo avere premesso che il fatto era stato incontrovertibilmente accertato, osservava che, ai fini dell’estinzione del reato commesso, non rilevava il successivo rilascio di concessione in sanatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13, essendo stata questa in seguito annullata, da parte del pubblica amministrazione con provvedimento efficace ex tunc, perchè il fabbricato non rispettava la distanza dalla strada vicinale; che l’opera non poteva comunque essere sanata ex L. n. 47 del 1985, art. 13 (ora art. 36 del testo unico) perchè non conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio della sanatoria.

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del difensore e ripropongono la questione dell’estinzione del reato per il rilascio dell’attestazione di conformità. Assumono che la procedura di sanatoria era stata assentita dal Comune; era stata versata la somma a titolo di oblazione e rilasciata la concessione e pertanto si erano verificati tutti i presupposti richiesti per prodursi gli effetti estintivi che il successivo provvedimento di "ritiro" va qualificato come revoca e quindi non ha travolto gli effetti medio tempore verificatisi

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto perchè si ripetono censure già respinte dalla Corte territoriale senza l’indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato.

In secondo luogo perchè il motivo è manifestamente infondato.

Invero l’accertamento di conformità, già previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 13 ed ora dall’art. 36 del testo unico, è stato annullato in sede di autotula perchè il fabbricato non rispettava la distanza minima prevista in metri dieci dalla strada vicinale denominata (OMISSIS) nè peraltro la distanza minima di metri cinque in corrispondenza del confine. Tale difformità dalle norme tecniche di attuazione, come risulta dalla sentenza impugnata, riguardava l’intero fabbricato. Ora l’effetto estintivo di reato si verifica in presenza di un accertamento di conformità non solo valido ed efficace ma anche legittimo nel senso che la costruzione deve essere conforme, non solo agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione, ma anche a quelli esistenti al momento del rilascio della concessione. Pertanto legittimamente non si è tenuto conto di un accertamento di conformità annullato con effetto ex tunc dalla stessa pubblica amministrazione.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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