Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.S., già appellante, nella veste di parte lesa e terzo trasportato a bordo di un motociclo, che era rovinato a seguito della presenza sulla sede stradale di radici d’albero in quel di Guidonia, ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello di Roma, depositata il 30 maggio 2008, che ha dichiarato improcedibile un primo appello depositato dal C. con atto notificato alle controparti il 18 e 19 giugno 2009, ed inammissibile un secondo atto di appello notificato alle stesse controparti e di identico contenuto, in data 30 settembre e 10 febbraio 2004 e lo appello incidentale proposto dal B.E., conducente del motociclo incidentato. Hanno resistito al ricorso le controparti Comune di Guidonia, responsabile della manutenzione viaria, ALLIANZ avente causa dalla assicuratrice RAS per la garanzia al Comune, D. M.G. quale responsabile della viabilità del Comune, chiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione del regime dei quesiti, ratione temporis, per la omessa formulazione dei quesiti.

PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre una sintesi dei singoli motivi, cui segue la verifica in atti della mancanza dei quesiti.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 358 c.p.c. in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che sulla base di tale norma, lo appello inammissibile o improponibile legittimava la riproposizione del gravame ove non decorsi i termini di decadenza. Nessun quesito viene proposto al termine delle argomentazioni a ff. 6 del ricorso, nè risulta riprodotto il testo dello appello e le relative notifiche.

Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando per violazione degli artt. 325, 327, 329 c.p.c. sulla ammissibilità dello appello e dello art. 358 sulla improcedibilità del giudizio di secondo grado, con citazione di arresti giurisprudenziali favorevoli alle tesi del ricorrente, ma nessun quesito risulta formulato al ff 8 del ricorso, e neppure risulta riprodotto nel corpo del motivo il secondo atto di appello e le relative notifiche.

3. Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per omessa motivazione su punto decisivo della controversia, sul rilievo che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata in cancelleria il 27 luglio 2003, mai notificata, conduceva ad un termine lungo di decadenza esteso ad 1 anno e 45 giorni per effetto della sospensione feriale. Nel corpo della motivazione si spiega che in realtà si tratta di un evidente error in procedendo per violazione dello art. 325 c.p.c. in relazione allo art. 358 c.p.c. Ma ancora una volta la fine delle argomentazioni non conduce nè alla precisazione del fatto processuale controverso nè alla formulazione del quesito. Tanto premesso, poichè non compete alla Corte il potere officioso di integrare e correggere i motivi del ricorso la cui spettanza appartiene unicamente alla difesa, resta la osservanza della regola processuale, che tutela in pari misura tutte le parti in lite.

Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore delle parti costituite Comune di Guidonia, Allianz e D. M.G., nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il C.S. a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1500.00 in favore di Allianz, di cui Euro 200,00 per spese, in Euro 1200,00 per Comune di Guidonia e D.M. G., di cui Euro 200,00 per spese, e per tutti liquida anche le competenze per accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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