Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 21 ottobre del 2009, confermava quella resa dal tribunale di Modica il 21 ottobre del 2008,con cui La R.F. e I.V. erano stati condannati alla pena ritenuta di giustiziatali responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181, per avere, in concorso tra loro, effettuato lavori di scavo per la realizzazione di un impianto di serre idroponiche di cui all’autorizzazione comunale n. 21 del 2004 in difformità dal nulla osta della Soprintendenza, in quanto le altezze dello scavo erano superiori a quelle assentite.

Fatto commesso il (OMISSIS).

Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del comune difensore deducendo la violazione della norma incriminatrice e mancanza di motivazione sul punto. Assumono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, dalle deposizioni testimoniali non era assolutamente emersa la difformità in quanto i testi avevano dichiarato di non avere effettuato misurazioni. Inoltre la corte avrebbe dovuto ritenere inoffensiva la condotta trattandosi di opera sostanzialmente conforme al progetto.

Motivi della decisione

Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 12 gennaio del 2010 il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei previsto dall’art. 157 c.p. nel testo vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, applicabile alla fattispecie perchè più favorevole, avuto pure riguardo al periodo (dal 21 settembre del 2006 all’8 marzo del 2007;dal 6 dicembre del 2007 al 3 aprile del 2008) durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore.

Il ricorso non è manifestamente infondato perchè la motivazione della sentenza è obiettivamente carente in ordine alla natura e consistenza delle difformità.

Un annullamento con rinvio per carenze motivazionali sarebbe però incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria di cause di non punibilità.

Dalla motivazione della sentenza non emergono elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato giacchè ai fini della configurabilità del reato rilevano anche le difformità parziali.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *