Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25225 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 1 febbraio del 2010,confermava quella resa il 13 giugno del 2006 dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della medesima città, con cui M.C. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del delitto di cui della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter per avere detenuto e posto in commercio 3496 CD per play-station e 77 DVD privi del contrassegno della SIAE. Fatto accertato il (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando mancanza di motivazione sotto diversi profili: anzitutto sulla richiesta di qualificazione del reato contestato nell’ipotesi di cui all’art. 171 ter, lett. d) con la conseguente applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007 e delle successive decisioni di questa Corte del 2 aprile del 2008. In secondo luogo sulla richiesta subordinata di conversione della pena detentiva e di concessione del beneficio della non menzione. Infine sulla censura mossa all’ordinanza con cui erano stati sospesi i termini di prescrizione dal 14 febbraio del 2006 al 13 giugno dello stesso anno.

Motivi della decisione

Il Collegio rileva che la sentenza impugnata deve essere annullata per l’insussistenza del fatto.

Invero dalla sentenza di primo grado emerge che il prevenuto è stato ritenuto responsabile, non del reato di cui all’art. 171 ter, lett. c) bensì di quello di cui all’art. 171 ter, lett. d) per la mancanza del contrassegno. Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, anche d’ufficio,della sentenza della Corte di Giustizia europea dell’8 novembre del 2007 e delle successive pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 3 n. 13816 del 2008 Conf. Cass., sez. 3, nn. 13813/08, 13817/08, 13818/08, 13819/08, 13820/08, 13824/08, 13826/08, 13832/08, 13833/08, 13835/08, 13836/08, 13837/08, 13838/08, 13847/08, 13848/08, 13849/08, 13851/08, 13854/08, non massimate), in forza delle quali, ai fini dell’integrazione dei reati per i quali l’elemento oggettivo è costituito dalla mancanza del contrassegno Siae ( L. n. 633 del 1941), è richiesta la prova, incombente sul pubblico ministero, che l’obbligo d’apposizione del predetto contrassegno, da qualificare come "regola tecnica" ai sensi della normativa comunitaria nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, sia stato introdotto dal legislatore nazionale anteriormente alla data del 31 marzo 1983, quale data di entrata in vigore della direttiva 83/189/CE, ovvero che, se introdotto successivamente, sia stato, in adempimento di detta direttiva, previamente comunicato dallo Stato italiano alla Commissione dell’Unione Europea. La mancanza di detta prova comporta l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste.

Nel caso in esame , relativo al reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d), l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, e quindi successivamente all’entrata in vigore della predetta direttiva comunitaria, senza che, all’epoca del reato, ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione europea.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p., Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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