Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25223 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 5.10.2009 la Corte d’appello di Catania confermava la condanna alla pena di mesi tre d’arresto Euro 15.000 d’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a R.M. quale responsabile dei reati di cui all’art. 44, lett. b); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 93 e 95 per avere eseguito opere edilizie in zona sismica senza permesso di costruire; senza la previa redazione di un progetto; senza la direzione di un tecnico abilitato;

senza la previa denuncia e senza depositare il progetto presso lo Sportello unico.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità di entrambe le sentenze di merito per avere il tribunale ammesso la prova contraria richiesta dal P.M. dopo aver disposto il giudizio abbreviato con l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato e dopo l’espletamento della prova testimoniale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Considerato che non risulta ictu oculi l’innocenza dell’imputata e che il ricorso non è manifestamente infondato (la corte territoriale non ha motivato sull’eccezione di nullità), va rilevato che i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, commi 1 e 2, art. 94, comma 1, e art. 95 accertati il (OMISSIS), sono prescritti perchè il termine massimo di anni 3, aumentato di mesi 1 giorni 25 per rinvii del dibattimento richiesti dalla difesa, è scaduto il 29.07.2008, prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Anche gli altri reati si sono nelle more prescritti.

La sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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