Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25221 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio del 2009, confermava quella resa il 30 maggio del 2008 dal tribunale della medesima città, con cui D.F. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere costruito in zona vincolata una struttura in ferro con copertura in plexiglas della superficie di mq. 250 senza il permesso di costruire. Fatto commesso in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la prescrizione del reato maturata prima della decisione impugnata avuto pure riguardo al periodo, dal 31 gennaio del 2006 al 28 settembre dello stesso anno, durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore; l’eccezione era stata formulata in appello ma illegittimamente era stata respinta dalla Corte la quale aveva calcolato erroneamente il periodo di sospensione;

2) omessa motivazione sulla non necessità del permesso di costruire per la natura pertinenziale dell’opera;

3) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 in quanto non occorreva il permesso di costruire trattandosi di manufatto di natura precaria e pertinenziale.

Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato perchè il dibattimento è rimasto sospeso dal 31 gennaio del 2006 al 28 settembre dello stesso anno per un periodo pari a mesi sette e gg 28. Pertanto il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei, secondo la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la novella n. 251 del 2005,applicabile alla fattispecie "ratione temporis", avuto pure riguardo all’anzidetto periodo di sospensione, è maturato il 9 marzo del 2009 ossia prima della sentenza impugnata.

Nel merito dalla sentenza impugnata non emergono o elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p.; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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