Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-11-2011, n. 23546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

C.S., con atto notificato il 7.11.98 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Vasto, F.G. al fine di sentir dichiarare inefficace e inopponibile nei suoi confronti in quanto simulato, l’atto di vendita per notaio Di Virgilio che il proprio genitore deceduto, C.P., aveva stipulato in data 15.2.71 con lo stesso convenuto. Precisava l’attore che prima di tale atto, era intervenuto tra le stesse parti, in data 31.12.1970, un accordo simulatorio in forza del quale C.P. avrebbe fittiziamente trasferito in capo al F. l’intero fondo sito in contrada (OMISSIS), con la precisazione però che il trasferimento era effettivo per una parte del fondo stesso e precisamente per la quota di mq 6500.

Con separata dichiarazione del 15.2.71, successiva alla stipula dell’atto pubblico, il C. dichiarava inoltre che aveva trasferito simulatamente al F. anche altro terreno in contrada (OMISSIS). Precisava ancora l’attore che, con dichiarazione autografa in data 8.9.76 il F. rinunciava definitivamente ai suoi diritti sul menzionato terreno di mq 6.500 e provvedeva a vendere a terzi – su disposizione dello stesso Cecchini – parte dei fondi che aveva avuto fittiziamente intestati, tra i quali vi era compresa anche una quota del fondo di mq 6500.

Si costituiva in giudizio il F. che contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, dopo avere eccepito in via preliminare, l’improponibilità della domanda stessa per intervenuta prescrizione.

L’adito tribunale di Vasto, con sentenza n. 40 del 9.1.2001, accoglieva la domanda attrice e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attore dell’atto di vendita a rogito 15.2.71 per notaio Di Virgilio; dichiarava che C.S. era il proprietario di tutti i terreni menzionati nel rogito stesso, con espressa esclusione degli appezzamenti venduti a terzi ( G. e D.V.), nonchè di quelli che erano stati oggettO di espropriazione forzata da parte di enti pubblici.

Avverso tale sentenza proponeva appello P.I., F. F. e F.A., nella qualità di eredi di F.G.; l’appellato si costituiva resistendo all’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 867/2004 depositata in 3.11.2004, accoglieva in parte l’appello proposto, e, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva l’inefficacia inter partes dell’atto pubblico del 15.2.1971 relativamente alla compravendita della sezione del fondo dell’estensione di mq 6.500 In località (OMISSIS), escludendo sulla quota del fondo in questione il diritto dominicale dell’attore C.S.. Secondo la Corte la vendita di tale quota del cespite era stata effettiva e reale, nè il convenuto aveva rinunciato con la scrittura privata del 8.9.76 alla proprietà di essa – come sostenuto dagli appellati – nel senso che con tale dichiarazione il F. aveva rinunciato solo ad avvalersi della condizione di cui al capo 4 della scrittura 3.12.1970, ossia a quella clausola che subordinava il negozio, alla possibilità concreta di realizzare un edificio (autosalone di concessionaria) sul terreno acquistato. Lo stesso convenuto infine non aveva venduto ai D. nel 1997 il terreno cedutogli realmente con la scrittura del 3.12.1970.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione C. S. sulla base di 1 mezzo, articolato in n. 4 punti; resistono gli intimati con controricorso, depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l’unico complesso motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio di motivazione nonchè il "travisamento di posizioni processuali, dei documenti e dei luoghi".

A suo avviso la Corte aquilana ha errato allorchè ha valutato l’unilaterale dichiarazione del F. datata 8.9.76, quale rinuncia del medesimo alle condizioni per la vendita del fondo menzionate al capo n. 4 della precedente scrittura privata C. – F. del 3.12.70, "ossia alla possibilità concreta di realizzare sul terreno un edificio (autosalone …) e non ad altro".

Invero diversa doveva e poteva essere l’interpretazione di tale atto, ove il giudice dell’impugnazione avesse tenuto conto di tutti gli altri negozi intercorsi tra le parti e delle richieste istruttorie dedotte; egli invero non ha compreso che il F., con la rinuncia a tutti i suoi diritti di cui al punto 4 della scrittura dei 1970 (ove aveva condizionato la convenzione e quindi l’acquisto effettivo della porzione di terreno, al fatto che fosse stato possibile realizzare sull’area stessa un fabbricato/concessionaria), aveva abdicato al suo diritto di acquistare lo stesso terreno di mq 6.500. Di fatto il F. non aveva mai corrisposto al venditore il prezzo convenuto proprio perchè non aveva mai acquistato il terreno di cui trattasi, del quale il C. era sempre rimasto in possesso. Del resto non avrebbe avuto senso per il F. sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a costruire se il terreno fosse stato veramente suo; insomma la rinuncia si riferiva non tanto alla possibilità di costruire quanto ad acquistare la superficie in esame.

La corte distrettuale inoltre non ha affatto considerato che a seguito dell’atto di vendita ai fratelli D. di un porzione dell’area in questione, il terreno residuato era molto meno esteso (da 6.500 a 5.800 mq) e che il F. aveva fatto incassare al solo C.S. la somma ricavata dalla vendita stessa.

Infine l’esponente lamenta che il giudice a quo non abbia ammesso le prove dedotte dall’attore "relative al possesso totale di tutti i terreni, nessun escluso da sempre per non avere mai ceduto, nè la proprietà, nè il possesso al F.".

Le doglianze sono tutte prive di giuridico pregio.

Intanto esse non fanno alcun riferimento o richiamo alle norme che sarebbero state violate, postulando in realtà un nuovo giudizio di merito e tentando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, attesa la congrua e compiuta motivazione della sentenza. Inoltre le censure non ottemperano al principio di autosufficienza; l’esponente invero ha omesso di trascrivere integralmente il testo dei negozi e dei contratti la cui interpretazione da parte della Corte distrettuale non sarebbe corretta, così come non ha trascritto le prove dedotte e disattese dal giudice di merito.

Secondo questa S.C. " per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cass. n. 4840 de 07/03/2006; Cass. n. 2140 del 31/01/2006; Cass. n. 830 de 18/01/2006).

Per quanto riguarda la questione delle prove dedotte e non ammesse, ha osservato questa S.C.: "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci a mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 19051 del 29/09/2005).

A parte le suesposte considerazioni, secondo il Collegio non è ravvisabile nella fattispecie alcun vizio motivazionale, in quanto l’interpretazione della corte distrettuale dell’atto di "rinuncia" del F. (nel senso che egli intendeva riferirsi soltanto alla condizione di cui al capo 4 della scrittura 3.12.1970 ossia a quella clausola che subordinava l’acquisto, alla possibilità concreta di realizzare un certo edificio) è perfettamente logica e condivisibile proprio alla luce della documentazione acquisita.

La Corte regolatrice peraltro ha statuito in proposito, che "li difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata da giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse." (Cass. n. 2272 del 02/02/2007).

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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