Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25219 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 25.6.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, con la quale O.S. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65 e 72 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 (capo c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c) perchè estinto per prescrizione, rideterminando la pena per i rimanenti reati in mesi 8 di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda.

Riteneva la Corte territoriale, rinviando anche alla sentenza di primo grado, non contenendo tra l’altro i motivi di appello specifiche censure, che risultava pacificamente provato che l’imputato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva realizzato senza alcun titolo abitativo, un capannone di circa 180 mq.. Trattandosi di lavori recenti rispetto alla data del sopralluogo, era da escludere che fosse maturata la prescrizione in relazione ai capi a), b) e d), anche a prescindere dalle sospensioni.

2) Ricorre per cassazione O.S., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, con i motivi di appello erano state dedotte specifiche doglianze in ordine alla insussistenza del vincolo ambientale ed alla natura ed entità dell’opera realizzata.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione anche degli altri reati, non risultando la prova certa dell’epoca di realizzazione del manufatto.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione della pena alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

3) Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

Il Tribunale si era limitato ad osservare che sussisteva il reato di cui al capo d) "essendo le opere state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale".

Con i motivi di appello venivano svolte sul punto specifiche censure.

In particolare, si assumeva che il D.M. 28 marzo 1985 non elenca il Comune di Santa Maria la Carità tra i Comuni assoggettati al vincolo paesaggistico. Essendo insussistente il vincolo, non era configurabile il reato contestato.

La Corte territoriale ha omesso su tale doglianza ogni valutazione, rinviando alla sentenza di primo grado che, come si è visto, era, a sua volta, apodittica sul punto.

Stante la non manifesta infondatezza del ricorso, la forza propulsiva dello stesso consente di rilevare la prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata, anche in ordine agli altri reati.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 17.7.2007 al 21.1.2008, è, infatti, maturato in data 12.10.2010, essendo la permanenza dei reati cessata con il sequestro del (OMISSIS) (come del resto già accertato dalla Corte territoriale nel dichiarare la prescrizione per il reato di cui al capo c).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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