Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25218 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Caltanisetta, con sentenza del 18.3.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Gela, in composizione monocratica, del 18.1.2008, con la quale G.S. e B.L. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 3, giorni 15 di arresto ed Euro 8.500,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo c) D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.

2) Ricorrono per cassazione G.S. e B.L., denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., essendo i reati estinti per prescrizione.

3) Il ricorso è fondato in relazione al reato di cui al capo d), punito con la sola pena dell’ammenda. Il termine massimo di prescrizione di anni 3, secondo la previsione più favorevole del previgente art. 157 c.p., era decorso fin dal 26.11.2008, risultando secondo la contestazione "chiusa" (fino al 26.11.2005) cessata in tale data la permanenza del reato.

La forza propulsiva dell’atto di impugnazione travolge anche i residui reati per i quali la prescrizione è maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.

Per essi il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è, infatti, maturato in data 26.5.2010.

A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 copia della sentenza va trasmessa all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Copia sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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