Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 15 aprile del 2010, confermava quella resa dal tribunale della medesima città, con cui C.F. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 e 2 per avere effettuato un’attività di gestione dei rifiuti su un terreno ubicato in agro di (OMISSIS) in assenza della prescritta autorizzazione nonchè per avere depositato in modo incontrollato sul medesimo terreno un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da blocchi di calcestruzzo, calcinacci, pezzi di cemento armato ecc.. Fatto accertato il (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, il 4 luglio del 2004, constatarono che i rifiuti in questione erano stati in parte già smaltiti, mediante il loro spargimento sul suolo, sul terreno di proprietà del C. senza alcuna autorizzazione, ed in parte si trovavano accumulati in attesa di essere smaltiti in un’altra zona del medesimo fondo. Ricorre per cassazione il C. per mezzo del proprio difensore denunciando:

1) la violazione della norma incriminatrice ed omessa motivazione sul punto perchè la sua responsabilità era stata affermata in base alla semplice qualità di proprietario senza alcun accertamento sulla sua compartecipazione concorsuale a titolo commissivo o omissivo;

2) la violazione dell’art. 157 c.p. perchè il reato si era già estinto al momento della pronuncia, posto che doveva considerarsi commesso non alla data del sequestro, come ritenuto nella contestazione, ma alla data dell’accertamento compiuto dal Corpo Forestale ossia il (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il collegio rileva che il reato contestato si è ormai estinto,essendo decorso il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei,avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore dal 16 luglio del 2007 fino al 27 settembre dello stesso anno. Con decorrenza dalla data del sequestro ( (OMISSIS)) il termine è scaduto il 28 luglio del 2010.

Il ricorso con riferimento al secondo motivo non è manifestamente infondato. Invero al prevenuto nell’ambito dell’unico reato di gestione dei rifiuti senza alcuna autorizzazione,sono state contestate diverse attività. Ora il momento consumativo delle varie attività varia a seconda della natura dell’attività svolta. Quella relativa alla raccolta o al trasporto si consuma nel momento e nel luogo in cui ha avuto luogo, quella relativa allo smaltimento può essere istantanea o permanente:assume natura permanente allorchè si articola in diverse fasi. Il deposito incontrollato dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino allo smaltimento o al recupero. In conclusione per i reati permanenti il termine prescrizionale decorreva dalla data del sequestro effettuato (OMISSIS), per quelli istantanei invece decorreva da un momento anteriore allo stesso accertamento effettuato il (OMISSIS). In quest’ultimo caso alcuni illeciti, come ad esempio quello relativo allo spandimento sul suolo, si erano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza.

Dalla sentenza impugnata non emergono elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato continuato per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p. Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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