T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 963Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, prevede l’istituto della cd. "emersione", detta altrimenti anche "legalizzazione", ovvero una sanatoria straordinaria, a date condizioni, degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale e alla data del 30 giugno 2009 fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di lavoro domestico ovvero di assistenza familiare alle dipendenze di datori di lavoro cittadini dell’Unione, ovvero anche non appartenenti alla stessa, purché in tale ultimo caso in possesso dello status di lungosoggiornante.

Di tale istituto ha inteso avvalersi B.K., cittadino ghanese, il quale ha visto presentare nel proprio interesse il 29 settembre 2009 appunto domanda di emersione dal proprio connazionale O.B., quale suo asserito datore di lavoro (doc. 6 ricorrente, copia ricevuta di essa); a fronte di tale domanda, ha però ricevuto il provvedimento in epigrafe meglio indicato, comunicatogli il 25 ottobre 2010 (v. ricorso p. 1 in epigrafe), che, alla lettera dispone la "revoca del beneficio di legge già concesso". Il provvedimento afferma in motivazione che con nota del 15 settembre 2010 il datore di lavoro O.B. sarebbe stato "invitato a presentarsi… presso lo sportello unico immigrazione ai fini della verifica dei requisiti di legge per la regolarizzazione…"; che alla data prescritta si sarebbe presentato "un datore di lavoro spacciandosi per B. O."; che quest’ultimo avrebbe "espressamente dichiarato presso questo ufficio di non avere mai inoltrato una domanda di emersione" e che di conseguenza "la procedura di emersione… molto probabilmente è stata terminata (testuale) con la presentazione di documentazione trafugata" (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento prefettizio).

Di conseguenza, B.K. ha altresì ricevuto il provvedimento del Questore 18 novembre 2011, che archivia la sua istanza di rilascio del premesso di soggiorno, appunto per mancanza del previo requisito dell’avvenuta legalizzazione (doc. 4 ricorrente, copia di esso) e il successivo provvedimento di espulsione immediata, datato 19 novembre e notificato il giorno stesso (doc. 2 ricorrente, copia di esso).

Avverso tale esito, B.K. propone impugnazione con ricorso notificato il 16 dicembre 2011 e articolato in un’unica complessa doglianza, riconducibile ad un unico motivo di eccesso di potere per falso presupposto. Il ricorrente premette in fatto che non sarebbe vero quanto esposto dall’amministrazione, ovvero che presso gli uffici si sarebbe presentato un soggetto ignoto "spacciandosi per B. O.": a presentarsi, sarebbe stato infatti certo A. K., cittadino liberiano, munito di procura speciale rilasciatagli a tal fine da O.B. per scrittura privata autenticata per atto Notaro Barzellotti di Brescia, n°88984 di rep. del 28 settembre 2010 (doc. 11 ricorrente, copia di essa), procura che da un lato non sarebbe stata contestata dall’amministrazione nel momento in cui il procuratore sottoscrisse il contratto di soggiorno, dall’altro sarebbe stata, senza comprensibili ragioni, disconosciuta dal rappresentato: a questi la p.a. avrebbe senz’altro prestato credito, in modo ritenuto illegittimo alla luce della fede privilegiata del documento, anche tenuto conto delle espressioni ipotetiche usate nel provvedimento ("molto probabilmente": doc. 1 ricorrente, cit.).

Ha resistito l’amministrazione, con atto 12 gennaio 2011 e relazione del successivo 17 gennaio, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 27 gennaio 2011 n°99, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha contestualmente fissato udienza per la trattazione del merito.

Nelle more, la p.a. ha fatto pervenire la relazione 28 marzo 2011, nella quale ribadisce di avere nuovamente ascoltato O.B., il quale avrebbe confermato di non conoscere alcun A. K. e di non essersi mai recato presso il Notaro Barzellotti citato.

All’udienza del giorno 8 giugno 2011, fissata con la predetta ordinanza, la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso, nell’unico motivo in cui si articola, è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. In primo luogo, non risponde al vero quanto alla lettera affermato dall’amministrazione nel testo del provvedimento impugnato, ovvero che il 1 ottobre 2010 si sarebbe presentato presso lo Sportello unico immigrazione della Prefettura bresciana, al fine di perfezionare la procedura di emersione, "un datore di lavoro spacciandosi per B. O." (doc. 1 ricorrente, cit.). La corretta versione dei fatti è esposta infatti anche dalla stessa amministrazione, da ultimo nella più esaustiva relazione 28 marzo 2011, e in particolare nell’allegato C alla stessa, costituito da una relazione indirizzata il 26 ottobre 2010 dallo Sportello alla Procura della Repubblica e allegata anche alla precedente relazione 17 gennaio 2011.

2. Risulta allora anche da tale documento che alla predetta data del 1 ottobre 2010 si presentarono all’ufficio – indicato come SUI presso la sede INPS- l’odierno ricorrente e, come si è detto in narrativa, il cittadino liberiano A. K., il quale ebbe a qualificarsi come rappresentante volontario di O.B., in forza di una procura speciale contestualmente esibita, la già citata scrittura privata autenticata Notaro Barzellotti di Brescia, n°88984 di rep. del 28 settembre 2010, la quale è stata prodotta in copia sia come doc. 11 del ricorrente, cit. sia come allegato innominato alla citata relazione della p.a. 28 marzo 2011.

3. In appoggio alla pratica da perfezionare, poi, i citati K. e K. esibirono la documentazione necessaria, ovvero "permesso di soggiorno del delegato (cioè, di K.), passaporto del lavoratore, originale cartaceo del permesso di soggiorno del delegante richiedente l’emersione, B. O., certificato di stato famiglia dello stesso B. O.", se pure portante una residenza diversa da quella dichiarata dallo stesso presso l’ufficio, nonché "richiesta di idoneità alloggiativi al Comune di Brescia… ricevuta di pagamento… del contributo forfetario per l’emersione, dichiarazione dei redditi del sig. B. O." (allegato C, cit., fine prima pagina e inizio seconda).

4. In particolare, il permesso di soggiorno di O.B. esibito in tale occasione era il permesso a tempo indeterminato E 487969, come si desume secondo logica dalla nota 3 marzo 2011 che è il primo foglio della relazione della p.a. 28 marzo 2011. In tal sede, si afferma che O.B. era titolare dapprima di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato cartaceo, appunto quello appena citato, che si allega in copia come sesto foglio della relazione, e che lo stesso fu ritirato il 2 novembre 2010 e sostituito con equivalente documento in forma di tesserino magnetico, pure allegato in copia come quarto e quinto foglio della relazione; si soggiunge infine che "il fatidico (testuale) delegato ha presentato allo SUI nel mese di ottobre 2010 proprio il permesso di soggiorno sicuramente riproduttivo di quello ritirato dalla Questura". Da tutto ciò, emerge altresì che il permesso E 487969 fu teoricamente nella disponibilità di O.B. sino appunto al 2 novembre 2010, data in cui fu riconsegnato all’Autorità.

5. Come risulta ancora dalla nota 26 ottobre 2010, K. e K. si presentarono nuovamente presso lo Sportello unico il successivo 11 ottobre, per depositare due ulteriori documenti relativi al lavoratore, richiesti dall’ufficio; a fronte di ciò, ottennero la legalizzazione, che fu poi revocata col provvedimento per cui è causa, in ragione delle dichiarazioni di O.B. che ora si devono esaminare nell’ultima versione disponibile, ovvero l’apparente autografo 23 febbraio 2011 prodotto in copia come secondo e terzo foglio della relazione 28 marzo 2011 e utilizzato dall’amministrazione intimata per argomentare le proprie difese.

6. In sintesi, in tale documento O.B. nega di avere mai inoltrato alcuna domanda di emersione a favore di K.; nega anche di conoscere il Notaro Barzellotti e di essersi mai recato presso lo studio di questi, aggiungendo "ritengo che tutta la documentazione presentata presso lo SUI a mio nome sia stata trafugata in circostanze che non riesco a precisare" (secondo foglio relazione 28 marzo, dall’undecimo rigo del testo). O.B. aggiunge ancora che non avrebbe potuto il giorno 11 ottobre 2010 essere presente "c/o lo sportello INPS" (terzo foglio relazione cit. terzo rigo), ovvero secondo logica presso il citato Sportello immigrazione presso l’ente, in quanto al lavoro presso la Alfa Acciai, come da dichiarazione che produce (copia allegata come ultimo foglio della relazione cit.).

7. A fronte di ciò, l’amministrazione fa propria la tesi del falso appena esposta, e aggiunge a sostegno una serie di argomenti: le vicende del permesso di soggiorno cartaceo di cui si è detto e la presunta difformità della firma apposta in calce alla procura notarile rispetto a quelle apposte sul permesso cartaceo in questione e sulla dichiarazione autografa appena descritta.

8. La versione dei fatti prospettata dall’amministrazione non va peraltro ad avviso del Collegio condivisa, per ragioni sia giuridiche sia logiche. In primo luogo, va osservato che una procura come quella descritta costituisce scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 c.c., la quale, ai sensi del precedente art. 2702, "fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta". In altri termini, per superare la presunzione secondo la quale la procura a perfezionare la pratica di emersione a favore dell’odierno ricorrente fu effettivamente conferita a K. da B. O., non è sufficiente invocare una dichiarazione di questi: occorrerebbe proporre nelle forme proprie di tale rimedio una querela di falso, che nella specie non consta, né per inciso consta alcun approfondimento investigativo presso il Notaro Barzellotti, autore dell’autentica.

9. Per completezza, va poi detto che la versione dei fatti di O.B. appare scarsamente credibile anche quanto al contenuto intrinseco quale risulta nei termini dedotti. In primo luogo, come si è detto, allo Sportello unico K. e K. si presentarono in due occasioni, e sostennero con successo la richiesta anche a fronte di rilievi dell’ufficio: anche se non si tratta di una regola assoluta, è dato di comune esperienza che chi tenta di commettere una frode evita di insistervi a fronte di difficoltà sollevate dalla controparte, poiché teme che il raggiro sia scoperto.

10. Al di là di tale rilievo indiziario, va poi osservato che presso lo Sportello K. e K. produssero non solo il permesso di soggiorno di B., ma anche ulteriore documentazione allo stesso riconducibile, in particolare il CUD del datore di lavoro di questi: è per lo meno difficile che sia il permesso sia il documento fiscale siano stati smarriti dal legittimo proprietario e contestualmente ritrovati dai presunti autori di una frode. Va poi osservato che la dichiarazione di B. circa lo smarrimento della propria documentazione è del tutto generica, e non è supportata da alcuna denuncia, che invece è doverosa allorquando si perda un documento di identità come il permesso.

11. Anche le vicende del permesso E 487969 di cui si è detto, isolatamente considerate, appaiono incompatibili con le tesi dell’amministrazione: come si è detto, il documento viene ritirato dalla Questura il 2 novembre 2010, e quindi ben avrebbe potuto il 28 settembre 2010, data in cui il Notaro Barzellotti ne attesta l’esibizione avanti a sé per autenticare la procura (v. doc. 11 ricorrente, cit.) essere nelle mani di O.B.. Per dar credito alla sua versione, occorrerebbe allora supporre che il documento sia stato smarrito in circostanze non precisate, ma comunque ritrovato in tempo utile per riconsegnarlo alla Questura, il che è all’evidenza poco probabile.

12. La circostanza dell’impegno lavorativo di B. nella giornata dell’11 ottobre è poi addirittura contraria alle tesi da lui sostenute, in quanto varrebbe a spiegare in modo perfettamente verisimile perché a tal data, come l’amministrazione afferma, presso lo Sportello si presentò invece il citato K..

13. Da ultimo, non significativi sono i rilievi dell’amministrazione circa la sottoscrizione di B.. Il segno grafico apposto in calce alla dichiarazione autografa del 23 febbraio, cit., è propriamente una firma, ovvero il segno grafico, non necessariamente leggibile né completo di prenome e cognome, che ciascuno di noi può impiegare nella vita di relazione; quelle apposte in calce al permesso di soggiorno e alla procura notarile sono invece sottoscrizioni vere e proprie, ovvero complete e leggibili indicazioni di prenome e cognome, nella specie non dissimili fra loro, che sono necessarie per legge negli atti pubblici come quelli di cui si tratta, e che ben possono, come nel caso in esame, essere apposte a carattere stampatello, essendo solo sufficiente che rivelino l’autonomo movimento della mano che le traccia

14. Si deve quindi concludere nel senso dedotto dal ricorrente, che O.B., per ragioni non chiare (v. ricorso, ultime righe della p. 2), abbia ritenuto di disconoscere l’operato del proprio procuratore: il ricorso va accolto e gli atti impugnati vanno annullati. Gli stessi sono costituiti anzitutto dal provvedimento prefettizio 19 ottobre 2010 più volte citato, che revoca come si è detto la legalizzazione già concessa, ma anche dal provvedimento questorile 18 novembre 2011 che di conseguenza ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, di cui si è detto in narrativa (doc. 4 ricorrente, cit.). Poiché la legge in merito non richiede formule sacramentali, la volontà di impugnarlo deve infatti desumersi in modo implicito, ma non equivoco, dall’intestazione del ricorso, che si estende agli atti consequenziali al diniego di legalizzazione, raffrontata con il contenuto dello stesso, che è chiaro nel senso di volersi opporre a tutti gli atti impeditivi della regolare permanenza in Italia del ricorrente (sul principio, v. per tutte C.d.S. sez. V 29 luglio 2003 n°4327).

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 19 ottobre 2010 prot. n°113867 Emersione della Prefettura della Provincia di Brescia – Sportello unico per l’immigrazione e il provvedimento 18 novembre 2011 del Questore di Brescia di archiviazione dell’istanza di rilascio del premesso di soggiorno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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